Decisione del Comitato Misto See n. 125/2019 dell’8 Maggio 2019 che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) e l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE [2019/2134].

Il Comitato Misto SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11.

(2)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati IX e XIX dell’accordo SEE,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:

1.Al punto 31 g (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—32014 L 0017: Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11.»

2.Dopo il punto 31i (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«31j.32014 L 0017: Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)All’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), i termini “o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE)”;

c)All’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 27, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “il/del 20 marzo 2014” leggasi “la/della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 125/2019 dell’8 maggio 2019”;

d)All’articolo 14, paragrafo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “del 20 marzo 2014” leggasi “della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 125/2019 dell’8 maggio 2019” e anziché “al 21 marzo 2019” leggasi “per i cinque anni successivi”;

e)All’articolo 26, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Il Liechtenstein è esonerato dal controllo statistico richiesto dall’articolo 26, paragrafo 2”;

f)All’articolo 34, paragrafo 2, quinto comma, e paragrafo 4, lettera b), i termini “l’ABE può agire” sono sostituiti dai termini “l’ABE o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA, può agire”;

g)All’articolo 37, i termini “l’ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall’ABE” sono sostituiti dai termini “l’ABE o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall’ABE o, a seconda dei casi, dall’Autorità di vigilanza EFTA”;

h)All’articolo 43, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “del 21 marzo 2016” e “del 20 marzo 2014” leggasi “della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 125/2019 dell’8 maggio 2019”, anziché “fino al 21 marzo 2017” leggasi “fino a un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 125/2019 dell’8 maggio 2019” e anziché “entro il 21 marzo 2017” leggasi “entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 125/2019 dell’8 maggio 2019”.»

Articolo 2

Al punto 7h (Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—32014 L 0017: Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11.»

Articolo 3

Il testo della direttiva 2014/17/UE, rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 Maggio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Claude MAERTEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.321.01.0176.01.ITA&toc=OJ:L:2019:321:TOC

 

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