Decisione del Comitato Misto SEE n. 256/2018 del 5 Dicembre 2018 che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2019/2132].

Il Comitato Misto SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1800 della Commissione, del 29 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1073 della Commissione, del 1° luglio 2016, relativa all’equivalenza dei mercati designati per contratti negli Stati Uniti d’America in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2270 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza delle borse ufficiali a Singapore in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2271 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza delle borse valori e delle borse merci in Giappone in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2272 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza dei mercati finanziari in Australia in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2273 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza delle borse riconosciute in Canada in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:

1.Dopo il punto 31bcai (Decisione di esecuzione (UE) 2015/2042 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«31bcaj.

32016 D 1073: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1073 della Commissione, del 1° luglio 2016, relativa all’equivalenza dei mercati designati per contratti negli Stati Uniti d’America in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 24).

31bcak.

32016 D 2270: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2270 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza delle borse ufficiali a Singapore in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 42).

31bcal.

32016 D 2271: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2271 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza delle borse valori e delle borse merci in Giappone in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 45).

31bcam.

32016 D 2272: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2272 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza dei mercati finanziari in Australia in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 48).

31bcan.

32016 D 2273: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2273 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza delle borse riconosciute in Canada in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 51).»

2.

Al punto 31bch (Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

—32017 R 1800: Regolamento delegato (UE) 2017/1800 della Commissione, del 29 giugno 2017 (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 14).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2017/1800 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1073, (UE) 2016/2270, (UE) 2016/2271, (UE) 2016/2272 e (UE) 2016/2273 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 Dicembre 2018

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Oda Helen SLETNES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.321.01.0168.01.ITA&toc=OJ:L:2019:321:TOC

 

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