Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione del 13 Dicembre 2019 che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 281,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 6 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione dispone che tutti gli scambi di informazioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni siano effettuati mediante procedimenti informatici. L’articolo 280 di detto regolamento prevede che la Commissione elabori un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici (in appresso «il programma di lavoro»).

(2)La Commissione ha adottato il primo programma di lavoro con la decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione (2), aggiornandolo per la prima volta nel 2016 con la decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (3). Il programma di lavoro 2016 deve essere aggiornato onde tener conto della nuova pianificazione per i sistemi elettronici, basata sulle risorse e sulle priorità. È altresì necessario tener conto della modifica all’articolo 278 del regolamento (UE) n. 952/2013 apportata con il regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) al fine di prorogare l’uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal regolamento (UE) n. 952/2013. Al fine di garantire una pianificazione stabile e affidabile dell’utilizzazione dei sistemi elettronici di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, è opportuno che i futuri aggiornamenti del programma di lavoro siano apportati unicamente nel caso in cui vi siano nuovi sviluppi. È pertanto opportuno sopprimere la disposizione che contempla un aggiornamento annuale del programma di lavoro.

(3)È altresì necessario precisare ulteriormente alcuni elementi degli obblighi di comunicazione imposti agli Stati membri e alla Commissione con il nuovo articolo 278 bis del suddetto regolamento, al fine di monitorare i progressi compiuti nello sviluppo dei sistemi elettronici. A norma del paragrafo 4 di detto articolo, gli Stati membri forniscono alla Commissione due volte all’anno una tabella aggiornata sui loro progressi in materia di sviluppo e attivazione dei sistemi elettronici. È opportuno che la tabella contenga le date di completamento di talune tappe e, in caso di ritardi o rischi di ritardi, le azioni di attenuazione di cui all’articolo 278 bis, paragrafo 3. È altresì necessario precisare le date entro le quali gli Stati membri dovrebbero trasmettere le informazioni. Questo consentirà alla Commissione di redigere e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, alla fine di ogni anno, la relazione sui progressi compiuti nello sviluppo dei sistemi elettronici. È altresì opportuno che gli Stati membri informino immediatamente la Commissione in merito a modifiche sostanziali della loro pianificazione informatica. Tuttavia, tenuto conto degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 278 bis, paragrafo 4, non è più necessario imporre agli Stati membri di trasmettere le informazioni sei mesi prima dell’utilizzazione di un nuovo sistema elettronico.

(4)È opportuno che il programma di lavoro elenchi i sistemi elettronici di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, i pertinenti articoli relativi a tali sistemi e le date in cui si ritiene che saranno operativi. È opportuno che il programma di lavoro operi la distinzione fra i sistemi elettronici che gli Stati membri sviluppano per conto proprio (i «sistemi nazionali») e quelli da sviluppare in collaborazione con la Commissione (i «sistemi transeuropei»). Tutti i sistemi elettronici sono necessari affinché il regolamento (UE) n. 952/2013 sia pienamente efficace. È opportuno che l’elenco sia basato sul documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti doganali correlati alla tecnologia dell’informazione, denominato «piano strategico pluriennale per le dogane» (MASP-C) (5), elaborato conformemente alla decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare all’articolo 4 e all’articolo 8, paragrafo 2, della stessa. È opportuno che i sistemi elettronici indicati nel programma di lavoro siano gestiti, elaborati e sviluppati in conformità con quanto stabilito nel MASP-C.

(5)Poiché il periodo transitorio per la piena applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero concludersi entro le date di cui all’articolo 278 precisate nel presente regolamento, il programma di lavoro precisa le date effettive dell’utilizzazione di ciascuno dei sistemi elettronici e stabilisce quindi il termine dell’applicazione delle misure transitorie specifiche di cui al regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (7).

(6)Laddove il programma di lavoro consente agli Stati membri di scegliere fra l’utilizzazione di un sistema elettronico transeuropeo o nazionale entro un dato periodo (ossia la finestra di utilizzazione), è opportuno che l’allegato chiarisca che la «data iniziale prevista per l’utilizzazione» è la prima data alla quale gli Stati membri possono iniziare a utilizzare il nuovo sistema elettronico e che la «data finale di utilizzazione» è l’ultima data entro la quale tutti gli Stati membri e tutti gli operatori economici devono iniziare a utilizzare il sistema elettronico nuovo o aggiornato. È inoltre opportuno che la data finale di utilizzazione coincida con la fine del periodo delle misure transitorie connesse a tale sistema elettronico. È quindi opportuno che tali date siano fissate in base alle scadenze di cui all’articolo 278, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali finestre di utilizzazione sono necessarie per l’attuazione dei sistemi a livello dell’Unione, tenendo conto delle esigenze di ciascuno di essi. È opportuno applicare norme diverse per quanto riguarda le finestre di utilizzazione relative al progetto doganale in materia di sicurezza preliminare delle merci (ICS2). In tal caso è opportuno che tutti gli Stati membri siano pronti a utilizzare ciascuna versione del progetto alla relativa data iniziale, mentre è opportuno che gli operatori economici, con l’accordo degli Stati membri, abbiano la possibilità di collegarsi entro la finestra di utilizzazione.

(7)È opportuno che le finestre di utilizzazione per la migrazione dei sistemi elettronici nazionali siano adeguate al progetto nazionale e ai piani di migrazione degli Stati membri e tengano conto delle situazioni e degli ambienti informatici nazionali specifici. È opportuno che le date finali di utilizzazione dei sistemi elettronici nazionali pongano fine ai periodi delle misure transitorie connesse a tali sistemi elettronici. È quindi opportuno che tali date siano fissate in base alle scadenze di cui all’articolo 278, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 952/2013.

(8)È altresì opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano che gli operatori economici abbiano ricevuto tempestivamente le informazioni tecniche loro necessarie per aggiornare i propri sistemi elettronici e collegarsi ai sistemi elettronici nuovi o aggiornati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013. La comunicazione in merito alle modifiche necessarie va fornita fra 12 e 24 mesi prima dell’utilizzazione di un dato sistema, se necessario a causa della portata e della natura di tale sistema. Per le modifiche minori, i tempi possono essere più brevi.

(9)Le date di utilizzazione di alcuni progetti vanno modificate per garantire la sincronia fra il programma di lavoro e il MASP-C e tener conto delle nuove scadenze fissate dall’articolo 278 del regolamento (UE) n. 952/2013.

(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.325.01.0168.01.ITA&toc=OJ:L:2019:325:TOC

 

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