Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/2213 della Commissione del 20 Dicembre 2019 che stabilisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento della banca dati elettronica istituita a norma del regolamento (UE) 2017/2394.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/2394 stabilisce disposizioni in materia di cooperazione tra le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri come responsabili dell’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela gli interessi dei consumatori. Tra le disposizioni di tale regolamento figurano quelle relative al meccanismo di assistenza reciproca, alle azioni coordinate e alla formulazione di segnalazioni nei casi di possibile violazione delle predette norme. Gli Stati membri e la Commissione hanno inoltre il potere di conferire ad altri soggetti la facoltà di formulare tali segnalazioni (denominate in questo caso «segnalazioni esterne»).

(2)L’articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2394 stabilisce che la Commissione è tenuta a istituire e aggiornare una banca dati elettronica per tutte le comunicazioni tra le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione effettuate a norma di detto regolamento. La banca dati deve essere direttamente accessibile alle autorità competenti, agli uffici unici di collegamento e alla Commissione. L’articolo 35 del citato regolamento stabilisce inoltre che le informazioni fornite da soggetti che formulano segnalazioni esterne devono essere archiviate ed elaborate nella banca dati elettronica senza che, tuttavia, tali soggetti vi possano avere accesso. Inoltre, se l’Autorità bancaria europea è invitata ad agire come osservatore, a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, del suddetto regolamento, essa dovrebbe avere la possibilità di accedere alla banca dati elettronica limitatamente a tale scopo, al fine di prendere visione delle comunicazioni pertinenti.

(3)Il sistema multilingue di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), potrebbe costituire uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui agli articoli da 11 a 23 (meccanismo di assistenza reciproca e azioni coordinate) e agli articoli 26, 27 e 28 (segnalazioni, segnalazioni esterne e scambio di altre informazioni pertinenti per l’individuazione delle infrazioni) del regolamento (UE) 2017/2394. A tal fine è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2019/2212 della Commissione (3) per sottoporre tali disposizioni in materia di cooperazione a un progetto pilota ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012. È pertanto opportuno indicare l’IMI come il sistema da utilizzare per mettere a disposizione la banca dati elettronica per le comunicazioni effettuate a norma di tali disposizioni.

(4)L’IMI non dovrebbe essere utilizzato per altre comunicazioni tra le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione a norma del regolamento (UE) 2017/2394 (ad esempio, non dovrebbe essere utilizzato per comunicazioni relative alle indagini a tappeto di cui all’articolo 29 del medesimo regolamento), in quanto tutte le altre comunicazioni possono essere effettuate più efficacemente ricorrendo ad altri mezzi tecnici.

(5)Al fine di ridurre gli oneri amministrativi ed evitare inutili duplicazioni, la registrazione nell’IMI delle autorità competenti di uno Stato membro, dell’ufficio unico di collegamento e dei soggetti che formulano segnalazioni esterne dovrebbe costituire una comunicazione da parte di tale Stato membro alla Commissione come previsto all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto regolamento. Ciò non incide sull’obbligo fatto agli Stati membri di comunicare alla Commissione l’identità e i recapiti dei loro organismi designati, o qualsiasi modifica successiva di tali informazioni.

(6)L’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/2394 consente alle autorità competenti di utilizzare come prova qualsiasi informazione, documentazione, constatazione, dichiarazione, copia certificata conforme o risultato istruttorio comunicati a norma del medesimo regolamento, allo stesso titolo dei documenti analoghi ottenuti nel proprio Stato membro. A tal fine, le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione dovrebbero poter estrarre automaticamente dalla banca dati elettronica una sintesi certificata in formato digitale delle comunicazioni che li riguardano.

(7)A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394, le richieste di assistenza reciproca devono essere inviate all’ufficio unico di collegamento di uno Stato membro, il quale è tenuto a trasmettere la richiesta all’autorità competente appropriata di tale Stato membro. Per le segnalazioni e le altre informazioni inviate a norma degli articoli 26, 27 e 28 di tale regolamento non esiste una siffatta regola di coordinamento. Pertanto, al fine di garantire che le segnalazioni e le altre informazioni trasmesse a norma di tali articoli siano messe a disposizione unicamente delle autorità competenti di uno Stato membro interessate o potenzialmente interessate dall’infrazione in questione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assegnare al loro ufficio unico di collegamento, o quantomeno a una delle loro autorità competenti, il compito di ricevere le comunicazioni in arrivo trasmesse a norma dei citati articoli e di inviarle a loro volta alle autorità competenti appropriate di tale Stato membro. Non è necessario applicare questa procedura alle comunicazioni in arrivo inviate a norma degli articoli da 15 a 23 del regolamento (UE) 2017/2394, in quanto le azioni coordinate sono avviate, in ogni caso, esclusivamente sulla base di segnalazioni formulate a norma dell’articolo 26 del suddetto regolamento.

(8)L’articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2394 stabilisce norme in materia di utilizzo e divulgazione delle informazioni comunicate nell’ambito dell’applicazione di tale regolamento e riguardanti il segreto professionale e commerciale. La banca dati elettronica dovrebbe comprendere anche funzionalità per consentire alle autorità competenti, agli uffici unici di collegamento, ai soggetti che formulano segnalazioni esterne e alla Commissione di indicare se le informazioni da essi fornite possano essere divulgate a norma del paragrafo 3 di detto articolo senza che siano necessarie ulteriori consultazioni.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Banca dati elettronica

1.La banca dati elettronica da istituire e aggiornare a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2394 (la «banca dati elettronica») è messa a disposizione, per quanto concerne le comunicazioni di cui agli articoli da 11 a 23 e agli articoli 26, 27 e 28 di tale regolamento, mediante il sistema di informazione del mercato interno («IMI») conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2212.

2.La registrazione nell’IMI delle autorità competenti di uno Stato membro, dell’ufficio unico di collegamento e dei soggetti che formulano segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, nonché l’aggiornamento di tale registrazione per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti, costituisce comunicazione da parte di tale Stato membro alla Commissione delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento in relazione a dette autorità, uffici unici di collegamento e soggetti.

3.La banca dati elettronica comprende le funzionalità necessarie per consentire alle autorità competenti, agli uffici unici di collegamento e alla Commissione di ottenere, ai fini dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/2394, una sintesi certificata in formato digitale delle comunicazioni che li riguardano, di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

Coordinamento delle comunicazioni in arrivo inviate ai sensi degli articoli 26, 27 e 28

Gli Stati membri assegnano al loro ufficio unico di collegamento, o a una o più delle loro autorità competenti, il compito di ricevere le comunicazioni in arrivo trasmesse a norma degli articoli 26, 27 e 28 del regolamento (UE) 2017/2394 e di inviarle a loro volta senza indugio alle autorità competenti di tale Stato membro interessate o potenzialmente interessate dall’infrazione in questione.

Articolo 3

Divulgazione

La banca dati elettronica comprende le funzionalità necessarie per consentire alle autorità competenti, agli uffici unici di collegamento, alla Commissione e ai soggetti che formulano segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27, paragrafi 1 o 2, del regolamento (UE) 2017/2394, di indicare se le informazioni da essi fornite possano essere divulgate per i fini consentiti dall’articolo 33, paragrafo 3, lettere a) e b), del medesimo regolamento, senza che siano necessarie ulteriori consultazioni tra di loro a norma del suddetto articolo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 17 Gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 20 Dicembre 2019

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.332.01.0163.01.ITA&toc=OJ:L:2019:332:TOC

 

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