Decisione N. 1/2018 del Consiglio di Stabilizzazione e Associazione Ue-Albania del 28 Novembre 2019 sulla partecipazione dell’Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia dell’Unione europea.

Il Consiglio di Stabilizzazione e Associazione Ue-Albania,

visto l’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra (1),

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (2), in particolare l’articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell’Unione consenta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni di tale Consiglio europeo si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell’Unione] con decisione da prendere caso per caso».

(2)L’Albania condivide gli scopi e gli obiettivi dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell’Agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.

(3)È opportuno che l’Agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Albania nel quadro fissato dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini dell’allineamento progressivo dell’ordinamento di tale paese al diritto dell’Unione.

(4)È opportuno pertanto consentire all’Albania di partecipare in qualità di osservatore ai lavori dell’Agenzia e definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall’Agenzia, ai contributi finanziari e al personale.

(5)Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3), il direttore dell’Agenzia può autorizzare, in via eccezionale, l’assunzione di cittadini dell’Albania che godono di pieni diritti civili e politici.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.333.01.0151.01.ITA&toc=OJ:L:2019:333:TOC

 

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