Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/23 della Commissione del 13 Gennaio 2020 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva thiacloprid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2004/99/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva thiacloprid nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)L’approvazione della sostanza attiva thiacloprid, come indicato nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 30 aprile 2020.

(4)In conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) è stata presentata, entro i termini previsti in tale articolo, una domanda di rinnovo dell’approvazione del thiacloprid.

(5)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)Lo Stato membro relatore ha elaborato, in consultazione con lo Stato membro correlatore, un rapporto valutativo per il rinnovo e il 31 ottobre 2017 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.

(7)L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. Essa ha inoltre trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall’Autorità alla Commissione.

(8)Il 22 gennaio 2019 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il thiacloprid soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9)L’Autorità ha riscontrato un problema preoccupante concernente la contaminazione delle acque sotterranee causata dai metaboliti del thiacloprid. In particolare, secondo le previsioni i metaboliti M30, M34 e M46 supereranno il limite parametrico per l’acqua potabile pari a 0,1 μg/l in tutti gli scenari pertinenti per tutti gli impieghi proposti del thiacloprid. Tali metaboliti sono considerati a priori preoccupanti, dato che non si può escludere che condividano le stesse proprietà cancerogene con la sostanza attiva originaria thiacloprid, classificata come cancerogena di categoria 2 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Attualmente non è quindi possibile stabilire che la presenza dei metaboliti del thiacloprid nelle acque sotterranee non avrà effetti inaccettabili sulle acque sotterranee ed effetti nocivi sulla salute umana. L’Autorità ha inoltre concluso che la valutazione dei rischi per gli organismi acquatici, le api e le piante terrestri non bersaglio non ha potuto essere completata sulla base delle informazioni fornite nel fascicolo.

(10)In aggiunta, il thiacloprid è classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008. Il richiedente ha fornito informazioni al fine di dimostrare che l’esposizione umana al thiacloprid può essere considerata trascurabile. L’Autorità ha presentato il risultato della valutazione di tali informazioni nelle sue conclusioni. Dati i problemi descritti al considerando 9, non è tuttavia necessario stabilire se l’esposizione umana sia trascurabile ai fini dell’allegato II, punto 3.6.4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per decidere se l’approvazione del thiacloprid possa essere rinnovata.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.008.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2020:008:TOC

 

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