Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione del 16 Gennaio 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»)., in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)Nell’ottobre 2007 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati originari della Repubblica popolare cinese (la «RPC» o «Cina») per mezzo del regolamento (CE) n. 1184/2007 (2) (le «misure iniziali»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) era stato concesso a due società, a una delle quali erano stati applicati dazi antidumping individuali pari al 24,5 %. L’altra società non risultava avere praticato dumping ed era stata esclusa dalle misure. Tutte le altre società sono soggette a un dazio con aliquota pari al 71,8 %. Nel dicembre 2013 il Consiglio, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, ha esteso le misure antidumping per mezzo del regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio (3) (le «misure in vigore»).

1.2.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(2)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore (4), RheinPerChemie GmbH e United Initiators GmbH (i «richiedenti»), che rappresentano il 100 % della produzione totale di perossisolfati dell’Unione, hanno chiesto l’apertura di un riesame in previsione della scadenza. Dette parti hanno argomentato che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

(3)Il 17 dicembre 2018, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)Il 26 settembre 2019 la Commissione, di propria iniziativa, ha aperto un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping in vigore da parte di ABC Chemicals (Shanghai) Co. Ltd, una società che non risultava avere praticato dumping nel corso dell’inchiesta iniziale, e ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da parte di tale società (6). L’esito della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza non pregiudica in alcun modo quello dell’inchiesta antielusione.

1.3.Inchiesta

1.3.1.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(5)L’inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2017 e il 30 settembre 2018 (il «periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame (il «periodo in esame»).

1.3.2.Parti interessate

(6)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all’inchiesta. In particolare, ha contattato i richiedenti, i produttori esportatori noti della RPC, gli importatori indipendenti noti dell’Unione e le autorità della RPC.

(7)Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell’avviso di apertura. Alle parti interessate è stata altresì concessa la possibilità di chiedere un’audizione con i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.3.3.Campionamento

(8)Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando produttori esportatori della RPC e importatori indipendenti a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Solo un produttore esportatore, United Initiators (Hefei) Co., Ltd, con la rispettiva società madre United Initiators (Shanghai) Co., Ltd, si è manifestato e ha fornito le informazioni richieste. Non è stato quindi necessario selezionare un campione di produttori esportatori.

(9)Vari importatori si sono manifestati all’apertura dell’inchiesta ma, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, nessuno di loro ha importato quantitativi significativi del prodotto oggetto del riesame. La Commissione non ha pertanto proceduto al campionamento degli importatori.

1.3.4.Questionari e visite di verifica

(10)La Commissione ha messo i questionari a disposizione di tutti gli esportatori e li ha trasmessi agli utilizzatori e ai produttori dell’Unione. La Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC. Sono pervenute le risposte di due produttori dell’Unione e di un produttore esportatore della RPC.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.013.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2020:013:TOC

 

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