Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/113 della Commissione del 23 Gennaio 2020 recante modifica della Decisione 2009/11/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, lettere p) e t),

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le carcasse di suino sono classificate valutando il tenore di carne magra con metodi di stima autorizzati dalla Commissione ed esclusivamente provati statisticamente, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima, definito nell’allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione (2).

(2)Con la decisione 2009/11/CE della Commissione (3) sono stati autorizzati nove metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.

(3)Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione sono consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.

(4)La Spagna ha chiesto alla Commissione di ritirare l’autorizzazione del metodo «Ultrafom 300» dalla lista dei metodi autorizzati per la classificazione delle carcasse di suino nel suo territorio, dato che il metodo non è più in uso nel suo territorio.

(5)La Spagna ha chiesto alla Commissione di autorizzare un nuovo metodo e l’aggiornamento delle formule di tre metodi di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 i principi su cui si basano tali metodi, i risultati della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.

(6)Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tali metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.

(7)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/11/CE.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.021.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2020:021:TOC

 

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