Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione del 12 Febbraio 2020 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 47 terdecies, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)Il capo 6 del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), che disciplina i regimi speciali per i soggetti che prestano taluni servizi, è stato modificato dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (3) e dalla direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio (4) al fine di ampliare i regimi speciali. Le misure necessarie a ottemperare a tali due direttive di modifica sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(2)Il regolamento (UE) n. 904/2010 stabilisce norme relative alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (IVA). Gli articoli 47 ter, 47 quater, 47 quinquies e 47 sexies riguardano lo scambio di determinate informazioni relative ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE. Tali articoli disciplinano in particolare lo scambio di elementi d'identificazione e di informazioni dettagliate relative alle dichiarazioni IVA nonché lo scambio di eventuali modifiche di tali dati. Detti articoli sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(3)Per garantire che le informazioni di cui ai suddetti articoli siano scambiate in modo uniforme è necessario adottare le modalità tecniche per tale scambio, incluso un messaggio elettronico comune. Ciò consentirebbe inoltre lo sviluppo uniforme delle specifiche tecniche e funzionali, dato che queste seguirebbero un quadro regolamentato.

(4)È inoltre opportuno che siano scambiate senza indugio e in modo uniforme anche alcune informazioni, quali l’esclusione dai regimi speciali, la cessazione volontaria o il cambiamento di Stato membro d'identificazione, al fine di consentire agli Stati membri di controllare l’applicazione corretta dei regimi speciali e di lottare contro le frodi. A tal fine è opportuno prevedere disposizioni comuni per lo scambio elettronico di tali informazioni.

(5)Allo scopo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i soggetti passivi occorre stabilire alcuni requisiti relativi all’interfaccia elettronica che faciliteranno la presentazione, da parte dei soggetti passivi, dei dati identificativi e delle dichiarazioni IVA. Gli Stati membri hanno la facoltà di aggiungere nuove funzionalità allo scopo di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi.

(6)È necessario chiarire quali informazioni specifiche si debbano presentare nei casi in cui non si siano effettuate cessioni o prestazioni afferenti ai regimi speciali in un dato periodo.

(7)Al fine di consentire agli Stati membri e ai soggetti passivi di fare riferimento alle dichiarazioni IVA in modo inequivocabile nelle loro successive comunicazioni, in particolare nelle comunicazioni relative al pagamento dell’imposta, è opportuno che lo Stato membro d'identificazione assegni un numero di riferimento unico a ciascuna dichiarazione IVA.

(8)È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data alla quale si applicano gli articoli 47 ter, 47 quater, 47 quinquies e 47 sexies del regolamento (UE) n. 904/2010.

(9)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione (5) stabilisce le modalità di applicazione a norma degli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 904/2010 in merito allo scambio delle informazioni connesse ai regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici. Detti articoli sono applicabili dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021. È tuttavia opportuno continuare ad applicarlo fino al 10 febbraio 2024 per quanto riguarda la presentazione e le rettifiche delle dichiarazioni IVA relativamente alle prestazioni di servizi disciplinate da uno dei regimi speciali di cui al suddetto regolamento di esecuzione effettuate prima del 1° gennaio 2021.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.040.01.0114.01.ITA&toc=OJ:L:2020:040:TOC

 

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