Regolamento (UE) 2020/192 della Commissione del 12 Febbraio 2020 che modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di procloraz.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per il procloraz sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)Per tale sostanza attiva l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). L’Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo assumendo come parametro la somma di procloraz, BTS 44595 (M201-04) e BTS 44596 (M201-03), espressa come procloraz. L’Autorità ha individuato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per agrumi, kiwi, banane, manghi, ananas e fegato di bovini. È pertanto opportuno ridurre tali LMR al limite di determinazione (LOD) o al livello individuato dall’Autorità. L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per aglio, scalogni, lattughe e insalate, portulaca/porcellana, erbe fresche e fiori commestibili, piselli, semi di lino, semi di girasole, semi di colza, orzo, avena, riso, segale, frumento, chicchi di caffè, infusioni di erbe da fiori, foglie ed erbe e radici, spezie, barbabietole da zucchero, bovini (grasso, reni), grasso equino e fegato di pollame. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. L’Autorità ha concluso che, per quanto riguarda i livelli massimi di residui stabiliti dalla commissione del Codex Alimentarius (CXL) per kumquat, litci, frutti della passione/maracuja, fichi d’India/fichi di cactus, melastelle/cainette, cachi di Virginia, avocado, papaie, melograni, cerimolia/cherimolia, guaiave/guave, frutti dell’albero del pane, durian e anona/graviola/guanabana, mancavano alcune informazioni relative alla nuova definizione del residuo ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello dei CXL esistenti. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(3)Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede la fissazione di limiti specifici di determinazione.

(5)Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti fabbricati prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(9)Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda la sostanza attiva procloraz in e su tutti i prodotti, esclusi agrumi, kiwi, banane, manghi, ananas e fegato di bovino, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 4 settembre 2020.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a partire dal 4 Settembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 Febbraio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.040.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2020:040:TOC

 

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