Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/196 della Commissione del 13 Febbraio 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger CBS 109.713.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)L’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger CBS 109.713 è stata autorizzata per dieci anni come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione (2), ad anatre e polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1096/2009 della Commissione (3) e a tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova o la riproduzione e uccelli ornamentali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 della Commissione (4).

(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger CBS 109.713 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (esclusi gli uccelli ovaioli) e uccelli ornamentali, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)Nel parere del 27 febbraio 2019 (5) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati attestanti che l’additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione. L’Autorità ha dichiarato che l’additivo è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. Ha inoltre concluso che l’additivo è considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)La valutazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger CBS 109.713 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger CBS 109.713 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 1096/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’autorizzazione dell’additivo specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

I regolamenti (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 1096/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 Febbraio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.042.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:042:TOC

 

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