Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/209 della Commissione del 14 Febbraio 2020 relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Grecia.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi.

(2)In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana sussiste il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all’altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

(3)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell’Unione. L’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di focolai di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(4)A seguito della comparsa di un focolaio di peste suina africana nell’unità regionale di Serres, in Grecia, tale Stato membro ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana nel suo territorio e, conformemente all’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(5)La decisione di esecuzione (UE) 2020/181 della Commissione (4) è stata adottata a seguito dell’istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza in Grecia, in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE.

(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/181 la situazione epidemiologica in Grecia non è cambiata per quanto riguarda la peste suina africana nell’unità regionale di Serres; di conseguenza la Grecia ha attuato le necessarie misure di controllo e ha raccolto ulteriori dati relativi alla sorveglianza.

(7)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina africana in Grecia, in collaborazione con tale Stato membro. Tali zone di protezione e di sorveglianza tengono conto dell’attuale scenario epidemiologico in detto Stato membro.

(8)Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Grecia dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

(9)È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2020/181 e sostituirla con la presente decisione.

(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La Grecia provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano almeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2020/181 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 6 aprile 2020.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 Febbraio 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.043.01.0074.01.ITA&toc=OJ:L:2020:043:TOC

 

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