Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione del 19 Marzo 2020.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 stabilisce che gli Stati membri possono consentire a un richiedente di non applicare una o più specifiche tecniche di interoperabilità («STI»), o parte di esse, nei casi elencati in modo esaustivo alle lettere da a) ad e) del suddetto articolo.

(2)È opportuno che gli Stati membri includano nella comunicazione della loro decisione nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o nella domanda di non applicazione nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), informazioni che giustificano la non applicazione e specificano le disposizioni alternative da applicare in luogo delle STI.

(3)La domanda dovrebbe includere un riferimento alle disposizioni non applicate delle STI, descrivere il progetto interessato, il suo ambito e il calendario ad esso relativo, nonché fornire qualsiasi altra informazione pertinente per assistere la Commissione nella valutazione della conformità della non applicazione ai requisiti stabiliti all’articolo 7, paragrafo 1.

(4)Una volta scadute le misure transitorie previste da una STI, gli Stati membri dovrebbero consentire ai richiedenti di non applicare la STI, o parte di essa, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva soltanto in casi debitamente giustificati. Tutte le informazioni e giustificazioni necessarie dovrebbero in tal caso essere incluse nella comunicazione trasmessa alla Commissione.

(5)Per agevolare la comunicazione con la Commissione, è opportuno che gli Stati membri utilizzino un modello ai fini della presentazione della decisione di non applicazione per un progetto in fase avanzata di sviluppo a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Tale modello potrebbe essere altresì utilizzato per la notifica di un elenco di progetti in fase avanzata di sviluppo a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva.

(6)È opportuno, al fine di assicurare la dematerializzazione dell’amministrazione pubblica, che la domanda di non applicazione di una o più STI o di parte di esse sia inviata alla Commissione per via elettronica. La data entro la quale gli Stati membri trasmettono una domanda o informazioni aggiuntive all’indirizzo di posta elettronica della Commissione è da considerarsi la data della presentazione ai fini dell’articolo 7, paragrafo 7, della direttiva.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.084.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2020:084:TOC

 

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