Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione del 19 Marzo 2020 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/402 che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)Con il regolamento di esecuzione 2020/402 della Commissione (2), la Commissione europea ha subordinato l’esportazione di determinati dispositivi di protezione individuale alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione, in considerazione della crescente domanda di tali prodotti nell’Unione europea e delle conseguenti situazioni di penuria in alcuni Stati membri. Questo sistema di autorizzazione preventiva riguarda le esportazioni verso tutti i paesi terzi.

(2)Il mercato unico dei dispositivi medici e di protezione individuale è fortemente integrato anche al di fuori dell’Unione, e lo stesso dicasi per le sue catene di valore della produzione e le sue reti di distribuzione. Ciò è particolarmente vero per i quattro Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio. Sarebbe quindi controproducente subordinare a un’autorizzazione di esportazione le esportazioni di determinati dispositivi di protezione individuale verso tali paesi, vista la forte integrazione delle catene di valore della produzione e delle reti di distribuzione, in un momento in cui dispositivi di questo tipo costituiscono un prodotto essenziale, necessario per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia e salvaguardare la salute del personale medico che tratta pazienti infetti. È pertanto opportuno escludere tali paesi dall’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/402.

(3)Risulta parimenti opportuno escludere dall’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato, nonché le Fær Øer, Andorra, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, in quanto dipendono in modo particolare dalle catene di approvvigionamento metropolitane degli Stati membri nel cui territorio sono situati o dalle catene di approvvigionamento degli Stati membri confinanti.

(4)Le autorità dei paesi e territori esclusi dovrebbero offrire adeguate garanzie in merito ai controlli cui sottoporranno le esportazioni dei prodotti interessati, in modo da evitare di compromettere l’obiettivo perseguito con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/402. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente questo aspetto.

(5)L’esportazione di determinati quantitativi di specifici prodotti può essere autorizzata in circostanze particolari, ad esempio per garantire la fornitura di dotazioni destinate alle operazioni di emergenza effettuate da organizzazioni umanitarie in paesi terzi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 è così modificato:

1)All’articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.Le esportazioni verso la Norvegia, l’Islanda, il Liechtenstein, la Svizzera nonché i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato e le Fær Øer, Andorra, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggette alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.»;

2)All’articolo 2, paragrafo 3, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— A rispondere alle richieste di assistenza rivolte da paesi terzi o da organizzazioni internazionali al meccanismo di protezione civile dell’Unione (UCPM) e trattate da quest’ultimo, e a garantire la fornitura di dotazioni di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 Marzo 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.084.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:084I:TOC

 

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