Regolamento Delegato (UE) 2020/442 della Commissione del 17 Dicembre 2019 che rettifica il Regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l’articolo 111, paragrafo 1, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)Le modifiche apportate dal regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione (2) all’articolo 84, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (3) hanno esteso il metodo look-through alle imprese partecipate da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano determinate condizioni. All’articolo 84, paragrafo 4, di tale regolamento, un riferimento errato al paragrafo 1 del medesimo articolo esenta taluni organismi di investimento collettivo o investimenti «confezionati» come fondi che sono anche imprese partecipate da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione dall’applicazione del metodo look-through. Tuttavia, gli organismi di investimento collettivo o gli investimenti «confezionati» come fondi dovrebbero essere automaticamente soggetti al metodo look-through.

(2)Nell’allegato X del regolamento delegato (UE) 2015/35 la sezione «Ponderazioni del rischio per il rischio di alluvione» stabilisce i parametri standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base per il rischio di alluvione. Al fine di consentire il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di alluvione della regione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la tabella dovrebbe contenere una riga per ciascuna delle 124 zone a rischio della medesima regione.

(3)Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere in grado di calcolare in qualsiasi momento il loro requisito patrimoniale per il rischio di alluvione. A tale scopo e al fine di evitare che i requisiti patrimoniali riguardanti gli investimenti in organismi di investimento collettivo sottovalutino il rischio reale cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono esposte, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2019/981.

(4)È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/35,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così rettificato:

1)All’articolo 84, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il paragrafo 2 non si applica agli investimenti in imprese partecipate ad eccezione degli investimenti per i quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:».

2)Nell’allegato X, la tabella della sezione «Ponderazioni del rischio per il rischio di alluvione» è sostituita dalla tabella di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’8 Luglio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 Dicembre 2019

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.092.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:092:TOC

 

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