Decisione (UE) 2020/450 della Commissione del 22 Gennaio 2020 relativa al regime di aiuti SA.29150 — 2010/C (ex 2010/NN).

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni conformemente alla suddetta disposizione (1),

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

1)Con lettere del 5 agosto 2009 e del 30 settembre 2009 la Commissione ha chiesto alla Germania informazioni circa l’articolo 8c, della legge sulla tassazione delle società (Körperschaftsteuergesetz, di seguito: «KStG»). Il governo tedesco ha risposto con lettere datate 20 agosto 2009 e 5 novembre 2009. Con decisione del 24 febbraio 2010 (di seguito: «decisione di avvio»), la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in relazione all’articolo 8c, comma 1a, della KStG (clausola di risanamento).

2)La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato la Germania e gli interessati a presentare osservazioni.

3)Il governo tedesco ha ottemperato a tale invito con lettera del 9 aprile 2010.

4)Il 9 aprile 2010 e il 3 giugno 2010 si sono svolte a Bruxelles due riunioni con i rappresentanti della Germania. Il 2 luglio 2010 il governo tedesco ha trasmesso ulteriori informazioni. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte di interessati.

5)Il 26 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/527/UE (3) (di seguito: la «decisione del 2011»), nella quale ha ritenuto che l’articolo 8c, comma 1a, KStG (clausola di risanamento) costituisse un regime di aiuti attuato illegalmente dalla Germania in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione ha inoltre concluso che gli aiuti concessi a norma dell’articolo 8c, comma 1a, della KStG, erano incompatibili con il mercato interno, in particolare in considerazione del fatto che, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, come interpretato dal quadro di riferimento temporaneo comunitario (4) (5) detti aiuti non potevano essere considerati compatibili, e ne ha quindi disposto il recupero.

6)A seguito della sua adozione, la decisione del 2011 è stata impugnata dalla Germania e da terzi (6). Il 4 febbraio 2016 il Tribunale ha respinto gli argomenti dei ricorrenti e ha confermato la decisione del 2011 (7).

7)La Germania e due potenziali beneficiari dell’aiuto (Heitkamp BauHolding GmbH e GFKL Financial Services AG) hanno impugnato le sentenze del Tribunale. Il 28 giugno 2018 la Corte ha annullato le sentenze del Tribunale e la decisione del 2011 (8). La Corte ha constatato che, nel contesto della valutazione della selettività dell’aiuto, la Commissione aveva considerato come quadro di riferimento soltanto la norma che vieta il riporto di perdite in caso di modifica dell’assetto azionario dell’impresa (articolo 8c, primo comma, della KStG) e non anche la disposizione generale sul riporto di perdite.

2.DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA/DELL’AIUTO

2.1.Contesto

8)In Germania le imprese sono tassate principalmente sulla base della legge sull’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz; di seguito «EStG») e della KStG. Ai sensi dell’articolo 10d, secondo comma, della EStG, le perdite registrate in un esercizio fiscale possono essere riportate; ciò significa che, in base al principio della capacità contributiva, gli utili imponibili degli esercizi fiscali successivi possono essere ridotti compensando le perdite pregresse fino a un milione di euro l’anno. Ai sensi dell’articolo 8, primo comma, della KStG, questa possibilità di riportare le perdite è applicabile anche alle imprese soggette all’imposta sulle società.

9)Tuttavia, secondo la Germania, la possibilità di effettuare tale riporto di perdite ha creato altresì un incentivo ad acquisire le cosiddette Mantelgesellschaften (imprese deficitarie o empty-shell companies), ovvero imprese che hanno già cessato ogni attività da lungo tempo, ma che continuano a presentare riporti di perdite.

10)In risposta all’acquisizione di queste società (di seguito: «operazioni di Mantelkauf»), nel 1997 il Bundestag (parlamento tedesco) ha limitato la possibilità di riportare le perdite, introducendo all’articolo 8, quarto comma, della KStG, la cosiddetta Mantelkaufregelung (disposizione relativa all’acquisizione di società deficitarie). Tale disposizione limitava il riporto delle perdite alle imprese che, sotto il profilo giuridico ed economico, erano identiche a quelle che avevano registrato perdite. Pur non definendo l’espressione di imprese «economicamente identiche», la disposizione citava un esempio negativo e due positivi:

-Non sussisteva identità economica se più della metà delle quote veniva trasferita a un’impresa e quest’ultima proseguiva o riprendeva l’attività avvalendosi di un capitale d’esercizio prevalentemente nuovo;

-Al contrario, si era in presenza di identità economica se l’apporto di nuovo capitale d’esercizio mirava unicamente a risanare l’attività commerciale che aveva generato le perdite deducibili e se l’impresa, nei cinque anni successivi, proseguiva la propria attività commerciale a un livello che rispecchiava l’andamento generale dell’economia;

-Si era altresì in presenza di identità economica se l’acquirente, invece di apportare nuovo capitale d’esercizio, compensava le perdite registrate dall’impresa deficitaria.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.094.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2020:094:TOC

 

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