Regolamento Delegato (UE) 2020/448 della Commissione del 17 Dicembre 2019 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/2251.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 11, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 648/2012 è stato modificato dall’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La modifica è stata apportata per garantire che, per quanto riguarda i requisiti di margine per i derivati OTC non compensati a livello centrale, i derivati associati a obbligazioni garantite e i derivati associati a cartolarizzazioni siano trattati allo stesso modo. Poiché si basa sull’articolo 11, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 648/2012, il regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione (3) dovrebbe essere modificato per riflettere la modifica apportata al suddetto articolo e includere quindi norme sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale conclusi dalla società veicolo per la cartolarizzazione in relazione a una cartolarizzazione.

(2)In conformità all’articolo 11, paragrafo 15, quale modificato, del regolamento (UE) n. 648/2012, dette norme sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale conclusi dalla società veicolo per la cartolarizzazione in relazione a una cartolarizzazione dovrebbero tener conto degli ostacoli incontrati dalle società veicolo per la cartolarizzazione nel fornire garanzie. Le società veicolo per la cartolarizzazione, essendo in genere strutturate in modo da generare scarso eccesso di liquidità, hanno meno attività da utilizzare per lo scambio di garanzie. Questo impedisce alle società veicolo per la cartolarizzazione di scambiare garanzie in maniera pienamente conforme ai requisiti del regolamento delegato (UE) 2016/2251. Pertanto, nel rispetto di una serie di condizioni specifiche, le società veicolo per la cartolarizzazione in relazione a cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate non dovrebbero essere soggette all’obbligo di fornire garanzie. Si offrirebbe in tal modo una certa flessibilità alle società veicolo per la cartolarizzazione in relazione a cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, garantendo nel contempo che i rischi per le controparti siano limitati. Le società veicolo per la cartolarizzazione in relazione a cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate non sono tuttavia soggette ad alcun obbligo per quanto concerne la raccolta di garanzie dalle controparti e la loro successiva restituzione a scadenza. Le controparti delle società veicolo per la cartolarizzazione in relazione a cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate sono pertanto tenute a costituire il margine di variazione in contante. Esse dovrebbero avere diritto alla sua restituzione, parziale o totale, mentre le società veicolo per la cartolarizzazione dovrebbero essere tenute solamente a raccogliere il margine di variazione ricevuto in contante e a costituire il margine di variazione per l’importo ricevuto in contante. Ciò è in linea con il considerando 41 del regolamento (UE) 2017/2402, che fa riferimento alla necessità di garantire coerenza di trattamento tra derivati associati a obbligazioni garantite e derivati associati a cartolarizzazioni in relazione all’obbligo di compensazione e ai requisiti di margine per i derivati OTC non compensati a livello centrale.

(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2251.

(4)Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(5)L’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati hanno effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituiti dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/2251

Nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 è inserito il seguente articolo 30 bis:

«Articolo 30 bis

Trattamento dei derivati in relazione a cartolarizzazioni a fini di copertura

1.In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, e nei casi in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nelle procedure di gestione del rischio le controparti possono prevedere quanto segue in relazione ai contratti derivati OTC conclusi da una società veicolo per la cartolarizzazione in relazione a una cartolarizzazione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012:

a)La società veicolo per la cartolarizzazione non costituisce il margine di variazione, che però è raccolto in contante presso la controparte e restituito alla controparte quando è dovuto;

b)Il margine iniziale non è costituito né raccolto.

2.Il paragrafo 1 si applica se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)La controparte del derivato OTC concluso con la società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ha almeno il trattamento pari-passu rispetto ai possessori della nota di cartolarizzazione con rango più elevato, a condizione che la controparte non sia né la parte insolvente né quella interessata;

b)La società veicolo per la cartolarizzazione in relazione alla cartolarizzazione a cui è associato il contratto derivato OTC, è soggetta, su base continuativa, a un livello di supporto di credito della nota di cartolarizzazione con rango più elevato pari ad almeno il 2 % delle note in essere;

c)Il paniere di compensazione non comprende i contratti derivati OTC non collegati alla cartolarizzazione.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 Dicembre 2019

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.094.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2020:094:TOC

 

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