Regolamento (UE) 2020/455 del Consiglio del 26 Marzo 2020 che modifica il Regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e in altre acquee il Regolamento (UE) 2020/123.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2019/1838 (1) del Consiglio stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico. Stabilisce i periodi di chiusura della pesca durante la riproduzione per i due stock di merluzzo bianco del Baltico. Garantire serie temporali ininterrotte di dati comparabili sugli stock ittici è un elemento essenziale per la valutazione scientifica di tali stock. È opportuno pertanto consentire, durante i rispettivi periodi di chiusura, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di indagine scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1838.

(2)Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (3) stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. È opportuno chiarire che le restrizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 6, di tale regolamento si applicano alla pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva.

(3)Nella loro riunione annuale del luglio 2019, le parti dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (SIOFA) hanno deciso misure per la pesca di fondo e la limitazione dello sforzo di pesca nella zona dell’accordo SIOFA. Tali misure sono state attuate nel diritto dell’Unione dal regolamento (UE) 2020/123. In tale riunione annuale le parti del SIOFA hanno altresì raggiunto l’accordo su cinque zone protette temporanee in cui si applicano norme specifiche per i pescherecci al fine di proteggere gli ecosistemi bentonici. È opportuno tuttavia apportare ulteriori modifiche per garantire che le norme di attuazione rispecchino adeguatamente le decisioni adottate dalle parti del SIOFA.

(4)È opportuno modificare i limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 in linea con i più recenti pareri scientifici del CIEM, pubblicati il 27 febbraio 2019 e il 27 febbraio 2020.

(5)Nella sua riunione annuale del novembre 2019, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha deciso nuovi obblighi di comunicazione per i tonnidi tropicali. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati sulle catture mensili per i grandi pescherecci con palangari (lunghezza fuori tutto pari e superiore a 20 metri) e per i pescherecci con reti a circuizione che pescano il tonno obeso (thunnus obesus) e il tonno albacora (thunnus albacares) nell’Oceano Atlantico. Quando le catture di tonno obeso raggiungono l’80% del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente i dati sulle catture per questi pescherecci.

(6)Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell’Unione modificando di conseguenza il totale ammissibile di catture (TAC) per il tonno obeso e il tonno albacora nell’Oceano Atlantico di cui al regolamento (UE) 2020/123.

(7)I limiti di sforzo di pesca dei pescherecci dell’Unione nella zona della convenzione ICCAT si basano sulle informazioni fornite nei piani di pesca, di capacità e di allevamento del tonno rosso (Thunnus thynnus) che gli Stati membri comunicano alla Commissione. Tali limiti di sforzo di pesca sono comunicati mediante il piano dell’Unione approvato dall’ICCAT nel corso della riunione intersessione del gruppo di esperti 2 tenutasi il 5 e 6 marzo 2020. Dovrebbero essere fissati nell’ambito delle possibilità di pesca.

(8)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/123.

(9)I limiti di cattura previsti dai regolamenti (UE) 2019/1838 e (UE) 2020/123 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. È opportuno pertanto che anche le disposizioni relative ai limiti di cattura introdotte dal presente regolamento modificativo si applichino a decorrere da tale data. Questa applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.

(10)Il Regno Unito è stato consultato a norma dell’articolo 130, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.097.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:097:TOC

 

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