Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione del 30 Marzo 2020 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 141, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina, tra l’altro, l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri. Conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le opportune misure temporanee necessarie per contenere, tra gli altri, i rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali qualora essa disponga di prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro.

(2)L’attuale crisi connessa alla malattia da coronavirus (COVID-19) rappresenta una sfida eccezionale e senza precedenti per la capacità degli Stati membri di effettuare pienamente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali conformemente alla legislazione dell’UE.

(3)Nei suoi «Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali» (2), la Commissione ha sottolineato che, nella situazione attuale, il corretto funzionamento del mercato unico non dovrebbe essere compromesso. Gli Stati membri dovrebbero inoltre continuare a garantire la circolazione delle merci.

(4)Conformemente al regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri sono tenuti a istituire un sistema di controllo composto delle autorità competenti designate per effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali. In particolare, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del suddetto regolamento le autorità competenti devono disporre di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace, o devono avervi accesso.

(5)Durante l’attuale crisi connessa alla COVID-19, gli Stati membri hanno posto in essere importanti restrizioni della circolazione delle loro popolazioni al fine di proteggere la salute umana.

(6)Alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione che, in conseguenza di tali restrizioni della circolazione, la loro capacità di impiegare personale adeguato per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, come prescritto dal regolamento (UE) 2017/625, è gravemente compromessa.

(7)Nello specifico, diversi Stati membri hanno informato la Commissione delle difficoltà ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che richiedono la presenza fisica del personale addetto ai controlli. Le difficoltà sorgono in particolare per quanto riguarda l’esame clinico degli animali, determinati controlli sui prodotti di origine animale, sulle piante e sui prodotti vegetali nonché sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale, e le prove sui campioni nei laboratori ufficiali designati dagli Stati membri.

(8)In conformità della legislazione dell’UE che disciplina gli scambi di animali vivi e di materiale germinale all’interno del mercato unico, segnatamente le direttive 64/432/CEE (3), 88/407/CEE (4), 89/556/CEE (5), 90/429/CEE (6), 91/68/CEE (7), 92/65/CEE (8), 2006/88/CE (9), 2009/156/CE (10) e 2009/158/CE (11) del Consiglio, le partite di animali vivi e di materiale germinale devono essere accompagnate dai certificati sanitari originali in tutti i loro movimenti tra gli Stati membri.

(9)Diversi Stati membri hanno inoltre comunicato alla Commissione che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che danno luogo alla firma e al rilascio dei certificati ufficiali e degli attestati ufficiali originali in formato cartaceo, i quali dovrebbero accompagnare le partite di animali e di materiale germinale che vengono trasferite fra gli Stati membri o entrano nell’Unione, non possono attualmente essere effettuati conformemente alla legislazione dell’UE.

(10)Pertanto dovrebbe essere temporaneamente autorizzata un’alternativa alla presentazione dei certificati e attestati ufficiali originali in formato cartaceo, tenendo conto dell’uso da parte degli utenti registrati del sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (12) e dell’attuale incapacità tecnica di Traces di rilasciare certificati elettronici conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. Questa alternativa dovrebbe lasciare impregiudicato l’obbligo degli operatori a norma del regolamento (UE) 2017/625 di presentare documenti originali, quando tecnicamente fattibile.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0030.01.ITA&toc=OJ:L:2020:098:TOC

 

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