Decisione (UE) 2020/462 del Consiglio del 20 Febbraio 2020.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3 primo comma, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (1) («l’accordo di associazione») è stato concluso a nome dell’Unione con la decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione (2) ed è entrato in vigore il 1o marzo 2000.

(2)Con la decisione (UE) 2019/217 (3), il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo di associazione (4) («accordo di modifica») che mira a estendere ai prodotti originari del Sahara occidentale le preferenze tariffarie previste dall’accordo di associazione.

(3)Conformemente all’articolo 81 dell’accordo di associazione, è istituito un comitato di associazione incaricato della gestione dell’accordo di associazione. A norma dell’articolo 83 del medesimo accordo di associazione, il comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell’accordo di associazione, nonché nei settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.

(4)Al più tardi due mesi dopo l’entrata in vigore dell’accordo di modifica, il comitato di associazione deve adottare una decisione relativa alle modalità di valutazione dell’impatto dell’accordo modificativo, segnatamente sullo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda i benefici per le popolazioni interessate e lo sfruttamento delle risorse naturali del Sahara occidentale.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione, in quanto la decisione prevista è vincolante per l’Unione.

(6)Al fine di monitorare gli effetti dell’accordo di modifica sulle popolazioni interessate e sullo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati, l’accordo di modifica prevede esplicitamente un quadro e una procedura adeguati che consentano alle parti di valutare, sulla base di scambi regolari di informazioni, le ripercussioni dell’accordo durante la sua attuazione. L’Unione e il Regno del Marocco hanno concordato di scambiarsi reciprocamente informazioni almeno una volta all’anno nell’ambito del comitato di associazione. È pertanto opportuno stabilire le modalità specifiche di tale valutazione in vista della loro adozione da parte del comitato di associazione.

(7)Lo scopo dello scambio di informazioni corrisponde all’obiettivo della relazione dell’11 giugno 2018 elaborata dai servizi della Commissione, congiuntamente con il Servizio europeo per l’azione esterna, sui benefici per la popolazione del Sahara occidentale dell’estensione di preferenze tariffarie ai prodotti originari di tale territorio, e sulla consultazione della suddetta popolazione.

(8)Per quanto riguarda l’impatto sull’economia del territorio, le informazioni finora disponibili si riferiscono principalmente all’agricoltura e alla pesca, ma le preferenze riguardano tutti i prodotti; i dati da scambiare potranno quindi evolvere alla luce degli sviluppi dell’attività nel Sahara occidentale. Tra l’altro, lo scambio di informazioni non si riferisce solo agli aspetti economici (benefici in senso stretto), ma deve consentire una valutazione più ampia, comprendente aspetti quali lo sviluppo sostenibile e l’impatto sullo sfruttamento delle risorse naturali.

(9)Il Regno del Marocco ha inoltre accettato di istituire separatamente un meccanismo per la raccolta di dati statistici sulle esportazioni verso l’Unione dei prodotti originari del Sahara occidentale; tali dati saranno resi disponibili su base mensile alla Commissione e ai servizi doganali degli Stati membri.

(10)Il Regno del Marocco potrà chiedere all’Unione informazioni sulla produzione e sul commercio di specifiche categorie di prodotti di interesse per il Regno del Marocco, in base ai sistemi di informazione già esistenti,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione UE-Marocco, istituito a norma dell’articolo 81 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, si basa sul progetto di decisione del suddetto comitato di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 Febbraio 2020

Per il Consiglio

La Presidente

DIVJAK

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2020:099:TOC

 

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