Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/477 della Commissione del 31 Marzo 2020 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)L’11 ottobre 2007 il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1184/2007 del Consiglio (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («le misure iniziali»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) è stato concesso a due società, delle quali a una è stata applicata un’aliquota individuale del dazio antidumping pari al 24,5 %. L’altra società, ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. (in appresso denominata «ABC Shanghai»), non risultava avere praticato dumping e le è pertanto stata applicata un’aliquota individuale del dazio antidumping pari allo 0 %. Tutte le altre società sono soggette a un’aliquota del dazio antidumping pari al 71,8 %. L’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».

(2)Il 17 dicembre 2013 il Consiglio, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, ha prorogato le misure antidumping sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») mediante il regolamento (UE) n. 1343/2013 del Consiglio («le misure estese») (3).

(3)Il 17 dicembre 2018, a seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore (4) con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un secondo riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)Il 17 gennaio 2020, a seguito del suo secondo riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha mantenuto in vigore le misure iniziali mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione (6). Tali misure sono denominate in appresso «le misure attualmente in vigore».

1.2.Apertura d’ufficio

(5)Nella prima metà del 2019 la Commissione ha esaminato gli elementi di prova disponibili riguardanti i modelli e i canali di vendita dei perossisolfati dopo l’istituzione delle misure iniziali. Le statistiche sulle importazioni indicavano una modificazione della configurazione degli scambi in seguito all’istituzione del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame. Da tali statistiche è altresì emerso che attualmente la maggior parte delle importazioni cinesi entra nell’Unione con il codice aggiuntivo TARIC in vigore per i prodotti fabbricati dalla società ABC Shanghai, senza essere soggetta ad alcun dazio antidumping. Dagli elementi di prova in possesso della Commissione è risultato tuttavia che l’ABC Shanghai ha cessato la produzione di perossisolfati e la modificazione della configurazione degli scambi sembrava quindi essere dovuta alla riorganizzazione dei canali di vendita delle esportazioni. Non sembrava esserci alcuna motivazione o giustificazione economica per questa riorganizzazione dei canali di vendita delle esportazioni, a parte il dazio dello 0 % in vigore per l’ABC Shanghai.

(6)La Commissione disponeva inoltre di sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sui perossisolfati risultavano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi.

(7)Infine, la Commissione era in possesso di sufficienti elementi che comprovavano che i prezzi delle esportazioni di perossisolfati da parte della società ABC Shanghai erano in quel momento oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito in precedenza.

(8)Di conseguenza, dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione ha deciso di avviare di propria iniziativa un’inchiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base sulla possibile elusione delle misure antidumping attualmente in vigore per la società ABC Shanghai e di sottoporre a registrazione le importazioni di perossisolfati di tale società. L’apertura dell’inchiesta è stata annunciata mediante pubblicazione di un regolamento di esecuzione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 26 settembre 2019 («il regolamento di apertura») (7).

1.3.Inchiesta

(9)La Commissione ha informato le autorità della Repubblica popolare cinese («RPC»), la società ABC Shanghai e l’industria dell’Unione dell’apertura dell’inchiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

(10)Inoltre la Commissione ha specificatamente chiesto all’ABC Shanghai di comunicarle se intendesse collaborare al procedimento e rispondere a un questionario. L’8 ottobre 2019 la società ABC Shanghai ha confermato che avrebbe collaborato con la Commissione per dimostrare che le sue pratiche e il suo modello di vendita sono giustificati da un punto di vista sia economico sia giuridico. Il 9 ottobre 2019 un questionario è stato pertanto inviato a tale società.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.100.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2020:100:TOC

 

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