Regolamento Delegato (UE) 2020/473 della Commissione del 20 Gennaio 2020 che integra la Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Al fine di facilitare la mobilità, garantire la sicurezza della navigazione e tutelare la vita umana e l’ambiente è fondamentale che i membri di equipaggio siano titolari di certificati attestanti le loro qualifiche. Per ottenere tali certificati, il tempo di navigazione dell’equipaggio dovrebbe essere registrato nel libretto di navigazione di ciascun membro con registrazioni valide, che possano essere confrontate con le corrispondenti registrazioni nei giornali di bordo delle imbarcazioni in cui il membro di equipaggio ha prestato servizio.

(2)Al fine di attuare correttamente la direttiva (UE) 2017/2397 e di prevenire frodi, le autorità competenti che rilasciano certificati in conformità a tale direttiva dovrebbero accertare che i membri di equipaggio siano titolari di un solo certificato specifico in un dato momento. Nel contesto dell’identificazione di un membro di equipaggio, se necessario, è opportuno tenere in debita considerazione il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)Per contribuire a un’amministrazione efficiente dei certificati di qualifica dell’Unione, a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397, gli Stati membri che rilasciano certificati in conformità alla medesima direttiva dovrebbero istituire registri destinati alla conservazione dei dati relativi ai certificati di qualifica dell’Unione, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo, nonché ai documenti riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397.

(4)Per agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione ai fini dell’attuazione, dell’applicazione e della valutazione della direttiva (UE) 2017/2397, nonché a fini statistici e per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili/includere dati relativi a tali documenti e al rispettivo stato, utilizzando una banca dati gestita dalla Commissione.

(5)Per gli stessi obiettivi, tale banca dati dovrebbe inoltre servire a fornire informazioni sui documenti riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2017/2397.

(6)Il fatto che i certificati di qualifica e i libretti di navigazione siano tenuti dai membri di equipaggio mentre il giornale di bordo è legato a un’imbarcazione richiede che tali dati siano gestiti separatamente in due sistemi diversi. In tale contesto è opportuno tenere conto dell’esistenza della banca dati europea degli scafi, istituita dalla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che contiene informazioni relative alle unità navali delle vie navigabili interne a uso delle autorità competenti.

(7)È opportuno tenere in debita considerazione le specifiche relative allo scambio dei dati previste dalla pertinente normativa dell’Unione, nonché i principi e le raccomandazioni contenuti nel piano d’azione dell’UE per l’eGovernment 2016-2020 (4) e nel quadro europeo di interoperabilità (5). Bisognerebbe inoltre fare in modo, nella misura del possibile, che tali specifiche garantiscano il principio della neutralità tecnologica e che siano aperte alle tecnologie innovative. Dovrebbero essere applicati i principi «una tantum» e «interoperabile per definizione».

(8)Qualora le misure previste nel presente regolamento delegato implichino il trattamento di dati personali, questo dovrebbe essere effettuato in conformità alla normativa dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte della Commissione europea, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

(9)Gli Stati membri, rappresentati dalle pertinenti autorità competenti, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nei registri nazionali. In quanto gestore della banca dati che fornisce la soluzione per lo scambio di dati tra Stati membri, la Commissione svolge anche una funzione di titolare del trattamento. Gli Stati membri insieme alla Commissione sono contitolari del trattamento dei dati personali trattati nella banca dati dell’Unione. L’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 e l’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725 impongono ai contitolari del trattamento di definire in modo trasparente le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dai suddetti regolamenti. Il presente regolamento definisce tali rispettive responsabilità.

(10)Al fine di garantire parità di diritti di accesso a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione dovrebbe essere considerata titolare del trattamento dei dati personali relativi alla gestione dei diritti di accesso alla banca dati dell’Unione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.100.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:100:TOC

 

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