Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/479 della Commissione del 1° Aprile 2020 che modifica il Regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)I prodotti importati da un paese terzo possono essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici se sono coperti da un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo di un paese terzo riconosciuto o da un’autorità o un organismo di controllo riconosciuti.

(2)Al fine di garantire la conformità con l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e la tracciabilità dei prodotti importati durante la distribuzione, compreso il trasporto da paesi terzi, il regolamento (CE) n. 1235/2008 (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/25 della Commissione (3), dispone che il certificato di ispezione debba essere rilasciato dall’autorità o dall’organismo di controllo competente prima che la partita lasci il paese terzo di esportazione o di origine. L'autorità o l'organismo di controllo deve firmare la dichiarazione della casella 18 del certificato dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti compresi, fra l'altro, i documenti di trasporto.

(3)Sembra che in alcuni casi i documenti di trasporto completi non siano a disposizione dell'organismo di controllo in tempo utile per far sì che tutte le informazioni di trasporto siano incluse nel certificato di ispezione prima che la partita lasci il paese terzo. Per tale motivo è opportuno precisare che le informazioni contenute nei documenti di trasporto devono essere controllate e incluse nel certificato di ispezione dall’autorità o dall’organismo di controllo competente entro e non oltre 10 giorni dal rilascio del certificato e comunque prima della vidimazione del certificato di ispezione da parte delle autorità dello Stato membro.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.

(5)Poiché tali modifiche sono necessarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/25, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 202025.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1235/2008

L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

(1)Al terzo comma del paragrafo 2, è aggiunta seguente frase:

«Se nell'esemplare a stampa firmato del certificato di ispezione non figurano le informazioni relative ai documenti di trasporto delle caselle 16 e 17 né i pertinenti campi della casella 13, o se tali informazioni sono diverse da quelle disponibili in TRACES, le autorità competenti dello Stato membro interessato e il primo destinatario, a fini di verifica e di vidimazione del certificato di ispezione, tengono conto unicamente delle informazioni disponibili in TRACES»;

(2)Al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’autorità o l’organismo di controllo rilascia il certificato di ispezione e firma la dichiarazione nella casella 18 del medesimo solo dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti compresi, in particolare, il piano di produzione per il prodotto interessato, i documenti commerciali e, ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio, dopo aver effettuato un controllo fisico della partita. Le informazioni relative ai documenti di trasporto contenute nella casella 13, in particolare il numero di colli e il peso netto, nonché le informazioni contenute nelle caselle 16 e 17 del certificato di ispezione relative ai mezzi di trasporto e ai documenti di trasporto, sono incluse nel certificato di ispezione non oltre 10 giorni dal rilascio del certificato e in ogni caso prima della vidimazione del certificato di ispezione da parte delle autorità competenti dello Stato membro.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 Febbraio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° Aprile 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.102.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2020:102:TOC

 

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