Decisione n. 1/2019 del Comitato Congiunto Ue-Ptc istituito dalla convenzione del 20 Maggio 1987 relativa ad un Regime Comune di Transito del 4 Dicembre 2019 che modifica tale convenzione [2020/487].

Il Comitato Congiunto Ue-PTC,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

1)A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1) (di seguito «la convenzione»), il comitato congiunto istituito dalla convenzione («comitato congiunto UE-PTC»)può adottare, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione.

2)Le disposizioni della convenzione relative alla semplificazione del transito consistente nell’uso del documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per il trasporto aereo si applicano dal 1o maggio 2018. La precedente semplificazione del transito per il trasporto aereo poteva essere utilizzata solo fino al 1o maggio 2018. Si dovrebbero pertanto modificare di conseguenza tutti i riferimenti alla precedente semplificazione del transito per il trasporto aereo.

3)Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che stabilisce un quadro giuridico per la protezione dei dati personali nell’Unione, è entrato in vigore il 24 maggio 2018. Tale regolamento ha abrogato il precedente atto giuridico in materia, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). È pertanto opportuno sostituire tutti i riferimenti alla direttiva 95/46/CE contenuti nell’appendice I della convenzione con riferimenti al regolamento (UE) 2016/679.

4)L’articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (4), che stabilisce le condizioni che i richiedenti devono soddisfare per essere autorizzati a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o un esonero dalla garanzia, è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1118 della Commissione (5). A seguito di detta modifica è stato eliminato il requisito relativo alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti come condizione autonoma, in quanto l’esperienza pratica ha dimostrato che tale condizione era interpretata in modo troppo restrittivo ed era incentrata solo sulla disponibilità di contante. La valutazione della capacità degli operatori economici di pagare l’intero importo dell’obbligazione dovrebbe pertanto essere integrata nella valutazione della loro situazione finanziaria. L’articolo 75 dell’appendice I della convenzione ricalca le disposizioni dell’articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione e dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

5)Attualmente le condizioni in base alle quali le merci trasportate attraverso il «Corridor-T2» mantengono la loro posizione doganale di merci unionali sono stabilite nel titolo I, articolo 2 bis, dell’appendice II della convenzione, il cui ambito di applicazione è limitato alle merci non vincolate al regime di esportazione. Tale restrizione per le merci unionali che transitano attraverso il «Corridor-T2» non era stata stabilita intenzionalmente. Pertanto, l’articolo 2 bis dell’appendice II della convenzione dovrebbe essere soppresso dal titolo I e un nuovo articolo dovrebbe essere inserito in un nuovo titolo I bis, in base al quale tale restrizione non si applicherebbe.

6)A seguito della notifica, da parte della Macedonia del Nord, alle Nazioni Unite e all’Unione europea dell’entrata in vigore dell’accordo di Prespa a decorrere dal 15 febbraio 2019, il paese precedentemente denominato «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» è diventato «la Repubblica di Macedonia del Nord». È pertanto opportuno modificare l’appendice III e l’appendice III bis della convenzione per tener conto del cambiamento di denominazione di tale paese e del rispettivo codice paese.

7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

1.L’appendice I della convenzione è modificata conformemente all’allegato A della presente decisione.

2.L’appendice II della convenzione è modificata conformemente all’allegato B della presente decisione.

3.L’appendice III della convenzione è modificata conformemente all’allegato C della presente decisione.

4.L’appendice III bis della convenzione è modificata conformemente all’allegato D della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Skopje, il 4 Dicembre 2019

Per il Comitato Congiunto

Il Presidente

Gjoko TANASOSKI

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.103.01.0047.01.ITA&toc=OJ:L:2020:103:TOC

 

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