Decisione (Ue) 2020/525 dell’Autorità europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati del 16 Marzo 2020.

Il Consiglio delle Autorità di Vigilanza dell’Autorità europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’allegato IX,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5, l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 44, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (2), e in particolare l’articolo 28,

visto il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (3), e in particolare l’articolo 24,

considerando quanto segue:

1.INTRODUZIONE

(1)La presente decisione dell’ESMA impone a persone fisiche o giuridiche che detengono posizioni corte nette in relazione a un titolo azionario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato l’obbligo di notificare a un’autorità competente i dettagli di tale posizione se quest’ultima raggiunge o supera lo 0,1 % del capitale azionario emesso.

(2)La misura imposta dalla decisione dell’ESMA riguarda l’esigenza, per le autorità nazionali competenti e per l’ESMA stessa, di essere a conoscenza delle posizioni corte nette assunte dai partecipanti al mercato in relazione a titoli azionari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, dati gli eccezionali sviluppi recenti dei mercati finanziari.

2.CAPACITÀ DELLA MISURA DI AFFRONTARE MINACCE E IMPLICAZIONI TRANSFRONTALIERE [ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012]

a)Minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari

(3)La pandemia di COVID-19 sta causando gravi effetti negativi sull’economia reale e sui mercati finanziari dell’UE. Per quanto riguarda questi ultimi, dal 20 febbraio 2020 le borse dell’Unione hanno perso il 30 % (figura 1) e tutti i settori e i tipi di emittenti hanno subito forti cali di prezzo dei titoli azionari.

(4)L’ESMA ritiene che questa situazione negativa rappresenti una grave minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari; in particolare, le oscillazioni di prezzo sono legate alla diffusione della pandemia di COVID-19 nell’UE, che ha notevolmente aumentato la sensibilità dei mercati finanziari dell’Unione. Esiste un rischio evidente che la suddetta tendenza al ribasso continui nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Tale notevole crollo dei prezzi pregiudica il meccanismo di formazione dei prezzi, minacciando di conseguenza l’integrità e l’ordinato funzionamento dei mercati.

(5)Nel contempo, le forti perdite hanno inoltre l’effetto di minare la fiducia del mercato, con conseguente rischio di minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati, in quanto può verificarsi un’ulteriore volatilità e spirali al ribasso dei prezzi.

(6)In tale contesto, come spiegato ulteriormente di seguito nella sezione 3, le vendite allo scoperto possono contribuire ad accelerare la volatilità dei prezzi e ad aggravare le perdite di mercato.

(7)Nei limiti del mandato dell’ESMA, la misura proposta impone alle persone fisiche o giuridiche che detengono una posizione corta netta in titoli azionari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato l’obbligo di comunicazione alle autorità nazionali competenti a una soglia inferiore a quella stabilita dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 236/2012. Questo provvedimento dovrebbe migliorare la capacità delle autorità nazionali competenti e dell’ESMA di valutare la situazione in modo adeguato e reagire qualora l’integrità, l’ordinato funzionamento e la stabilità dei mercati richiedano misure più rigorose.

b)Minaccia alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell’Unione

(8)Come ha spiegato la BCE nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria (4), quest’ultima è una condizione in cui il sistema finanziario, che comprende intermediari finanziari, mercati e infrastrutture del mercato, è in grado di resistere agli shock e alla brusca correzione degli squilibri finanziari. Si è già in presenza di una notevole pressione alla vendita e di livelli inconsueti di volatilità dei prezzi delle azioni, che potrebbero persistere. In tale situazione, i partecipanti al mercato potrebbero assumere nuove posizioni corte per approfittare di ulteriori cali di prezzo, che rischiano a loro volta di aggravare i ribassi verificatisi nelle scorse settimane. L’ESMA ritiene che le attuali circostanze del mercato costituiscano una grave minaccia alla stabilità finanziaria dell’Unione.

(9)A causa di tali diminuzioni di prezzo, la stragrande maggioranza dei titoli azionari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, se non tutti, si trovano in una situazione di incertezza in cui ulteriori cali di prezzo non causati da altre informazioni fondamentali potrebbero avere conseguenze estremamente dannose.

(10)È in questa fase degli sviluppi, mentre aumenta la quantità di informazioni fornite al mercato in merito alla pandemia di COVID-19, che la misura può risultare maggiormente efficace, poiché permetterà alle autorità nazionali competenti di monitorare meglio le tendenze del mercato e di mettere a punto ulteriori risposte normative.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.116.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2020:116:TOC

 

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