Regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio del 14 Aprile 2020 che attiva il sostegno di emergenza a norma del Regolamento (UE) 2016/369 e che ne modifica disposizioni in considerazione dell’epidemia di COVID-19.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La crisi di COVID-19, dichiarata una pandemia dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) l’11 marzo 2020, ha colpito in modo drammatico la società e l’economia dell’Unione e richiede che gli Stati membri adottino una serie di misure eccezionali.

(2)Oltre alle ripercussioni economiche e sociali della pandemia, la crisi ha messo a dura prova i sistemi sanitari degli Stati membri. Gli Stati membri devono far fronte a un aumento della domanda, in particolare di attrezzature e forniture mediche, di servizi pubblici essenziali e di capacità di produzione dei materiali necessari.

(3)Alla luce delle difficili condizioni provocate dalla rapida diffusione del virus, sono necessarie misure rapide e diversificate per consentire all’Unione nel suo insieme di affrontare la crisi in uno spirito di solidarietà. Tali misure dovrebbero mirare in particolare a preservare la vita, prevenire e alleviare la sofferenza e mantenere la dignità umana, ovunque sia necessario in seguito all’attuale crisi di COVID-19.

(4)La natura e le conseguenze della epidemia di COVID-19 sono di vasta portata e transnazionali e richiedono, pertanto, una risposta globale. Le misure previste nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile («rescEU»), istituito con la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), e di altri strumenti dell’Unione esistenti sono di portata limitata e non consentono pertanto di dare una risposta sufficiente o di affrontare efficacemente le conseguenze su vasta scala della crisi di COVID-19 all’interno dell’Unione.

(5)È necessario pertanto attivare il sostegno di emergenza di cui al regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio (2).

(6)Per consentire il livello di flessibilità necessario a garantire una risposta coordinata e prolungata in circostanze impreviste, come nel caso della crisi di COVID-19, per esempio mettendo a disposizione forniture mediche e medicinali, terapie di cura o sostenendo la relativa ricerca medica, è necessario garantire, in deroga all’articolo 114, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che gli impegni di bilancio assunti durante il periodo di attivazione possano essere utilizzati per l’esecuzione degli impegni giuridici per l’intera durata del periodo di attivazione. Ciò dovrebbe far salvo l’obbligo di coprire anche i costi dei relativi impegni giuridici assunti dopo il periodo di attivazione conformemente alla regola n + 1 di cui al suddetto comma. I costi sostenuti nell’ambito di tali impegni giuridici dovrebbero essere ammissibili per l’intero periodo di attuazione.

(7)Al fine di garantire la parità di trattamento e condizioni di parità per gli Stati membri, è necessario prevedere l’ammissibilità retroattiva dei costi a decorrere dalla data di attivazione del sostegno di emergenza, anche per le azioni già completate, purché siano state avviate dopo tale data.

(8)Al fine di preservare il carattere di sussidiarietà del sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369, tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente complementare a qualsiasi assistenza disponibile nell’ambito di altri strumenti dell’Unione.

(9)Nel contesto della crisi di COVID-19, risulta evidente la necessità di estendere l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/369 al fine di fornire i finanziamenti necessari per coprire il fabbisogno urgente di attrezzature e materiali medici, quali ventilatori polmonari e dispositivi di protezione, forniture chimiche per analisi, costi di sviluppo, produzione e distribuzione di medicinali, altre forniture e materiali. Dovrebbe inoltre essere possibile finanziare le azioni a sostegno delle misure necessarie per ottenere l’approvazione per l’uso di medicinali.

(10)Per attenuare la pressione acuta sul personale sanitario e sulle risorse pubbliche dovuta all’insufficiente capacità dei servizi pubblici essenziali e mantenere la sostenibilità del sistema sanitario, è opportuno sostenere con mezzi finanziari o organizzativi il rafforzamento temporaneo e lo scambio di personale sanitario, nonché il trattamento di pazienti provenienti da altri Stati membri.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.117.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:117:TOC

 

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