Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/527 della Commissione del 15 Aprile 2020 che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale).

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

(1)Il 17 marzo 2016 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 (2) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 (3) («il regolamento controverso»).

1.1.La sentenza del Tribunale dell’Unione europea

(2)Jindal Saw Limited («Jindal») e il suo importatore collegato, Jindal Saw Italia SpA (congiuntamente «le ricorrenti»), hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale. Il 10 aprile 2019 il Tribunale si è pronunciato emettendo la propria sentenza nella causa T-301/16 (4) in merito al regolamento controverso («la sentenza»).

(3)Il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva commesso un errore in merito ai suoi calcoli concernenti la sottoquotazione per quanto riguardava le ricorrenti. Nel caso di specie, da un lato, per quanto riguarda l’industria dell’Unione, la Commissione ha tenuto conto dei prezzi a livello franco fabbrica (5) degli organismi di produzione quando questi ultimi vendevano direttamente ad acquirenti indipendenti, oppure dei prezzi a livello franco fabbrica degli organismi di vendita. Per quanto riguarda invece le vendite di Jindal sul mercato dell’Unione, la Commissione ha utilizzato, come prezzo iniziale per giungere a un prezzo comparabile del prodotto sbarcato nell’UE, il prezzo all’esportazione costruito nel contesto dell’accertamento del margine di dumping (quindi, escludendo i costi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e i profitti degli organismi di vendita collegati di Jindal nell’UE). Secondo il Tribunale, la commercializzazione di prodotti effettuata non già direttamente dal produttore, bensì tramite organismi di vendita collegati, implica l’esistenza di costi e di un margine di profitto propri di tali organismi, di modo che i prezzi praticati da questi ultimi nei confronti degli acquirenti indipendenti sono generalmente superiori ai prezzi praticati dai produttori nelle loro vendite dirette a siffatti acquirenti e non possono quindi essere assimilati a questi ultimi prezzi (6). Pertanto il Tribunale ha ritenuto che nel procedere, per il confronto dei prezzi effettuato nell’ambito del calcolo della sottoquotazione, all’assimilazione tra i prezzi praticati dagli organismi di vendita nei confronti degli acquirenti indipendenti e i prezzi praticati dai produttori nelle loro vendite dirette a siffatti acquirenti, unicamente per quanto riguarda il prodotto simile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha preso in considerazione per tale prodotto un prezzo maggiorato e, di conseguenza, sfavorevole alla Jindal Saw, che effettuava la maggior parte delle sue vendite nell’Unione tramite organismi di vendita (7). Per il Tribunale, si è trattato di un errore nel calcolo della sottoquotazione del prezzo del prodotto in esame, dato che tale calcolo non è stato effettuato confrontando prezzi allo stesso stadio commerciale. Di conseguenza il Tribunale ha constatato un errore in relazione al fatto che la Commissione ha dedotto le spese di vendita e i profitti degli organismi di vendita collegati di Jindal nell’Unione dalle vendite al primo acquirente indipendente, mentre le spese di vendita e i profitti degli organismi di vendita collegati dell’industria dell’Unione non sono stati dedotti dai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione al primo acquirente indipendente. Il Tribunale ha ritenuto che i due prezzi non siano stati raffrontati in maniera simmetrica allo stesso stadio commerciale.

(4)Di conseguenza il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva violato l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base in vigore al momento dell’inchiesta iniziale (8) («il regolamento antidumping di base»). Dato che la sottoquotazione, così come calcolata nel regolamento controverso, era alla base della conclusione secondo cui il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era causato dalle importazioni del prodotto in esame, il Tribunale ha ritenuto che potesse essere inficiata anche l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, che pure è condizione necessaria per l’istituzione di un dazio antidumping a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento antidumping di base (9).

(5)Il Tribunale ha inoltre constatato che non si poteva escludere che, se la sottoquotazione del prezzo fosse stata calcolata correttamente, il margine di pregiudizio dell’industria dell’Unione sarebbe stato stabilito a un livello inferiore a quello del margine di dumping. In tale ipotesi, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l’importo del dazio antidumping dovrebbe essere ridotto a un’aliquota sufficiente per eliminare detto pregiudizio (10).

(6)Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella parte in cui riguarda Jindal Saw Limited.

1.2.Esecuzione della sentenza del Tribunale

(7)Conformemente all’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza degli organi giurisdizionali dell’Unione europea comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’ambito di un procedimento amministrativo, come l’inchiesta antidumping nel caso di specie, l’esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dal Tribunale è eliminata (11).

(8)Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il procedimento diretto a sostituire un atto annullato può essere ripreso dal punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità (12). Ciò implica, in particolare, che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude un procedimento amministrativo, tale annullamento non incide necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura della procedura antidumping. Ad esempio nel caso in cui un regolamento che istituisce misure antidumping definitive venga annullato, la procedura rimane aperta dato che è soltanto l’atto che chiude tale procedura ad essere scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione (13), salvo nei casi in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura. La ripresa del procedimento amministrativo con la reistituzione di dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento annullato non può essere considerata contraria alla norma di non retroattività (14).

(9)Nel caso di specie, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella parte in cui riguarda Jindal Saw Limited con la motivazione che la Commissione ha commesso un errore nell’accertare l’esistenza di una sottoquotazione significativa. Tale errore potrebbe, potenzialmente, aver inficiato l’analisi del nesso di causalità, nonché il margine di pregiudizio.

(10)Le risultanze del regolamento controverso che non sono state impugnate o che sono state impugnate ma la cui impugnazione è stata respinta dal Tribunale o non sono state esaminate da quest’ultimo, e che quindi non hanno portato all’annullamento del regolamento controverso, restano pienamente valide (15).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.118.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2020:118:TOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore visite

Italy 75,9% Italy
Germany 16,5% Germany
United States of America (the) 2,6% United States of America (the)

Total:

70

Countries
84797966
Today: 26
Yesterday: 91
This Week: 358
Last Week: 427
This Month: 150
Last Month: 3.605
This Year: 8.312
Total: 84.797.966