Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 Aprile 2020.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 8 e l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma,

visto il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 7, l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)A causa dell’attuale pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione messe in atto dagli Stati membri, questi ultimi hanno tutti incontrato difficoltà eccezionali di ordine amministrativo per la pianificazione e l’esecuzione di tempestivi controlli in loco nel numero richiesto. Tali difficoltà rischiano di ritardare l’esecuzione dei controlli e il conseguente pagamento degli aiuti. Allo stesso tempo gli agricoltori sono esposti alle perturbazioni economiche causate dalla pandemia e incontrano difficoltà finanziarie e problemi di liquidità.

(2)Alla luce di queste circostanze senza precedenti, per attenuare tali difficoltà è necessario derogare a diversi regolamenti di esecuzione applicabili nel settore della politica agricola comune per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (4) stabilisce norme relative, tra l’altro, ai termini per la notifica dei dati di controllo e delle statistiche di controllo relativi all’anno civile trascorso, ai tempi di esecuzione dei controlli in loco, alla percentuale di controlli per taluni controlli in loco nell’ambito del sistema integrato, compresi quelli per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, per l’inverdimento, per le misure di sviluppo rurale, per i regimi di aiuto per animale e all’aumento o alla riduzione della percentuale di controllo per quanto riguarda taluni regimi. Inoltre, il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 contiene norme sui controlli in loco relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni e altri obblighi relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali, alle percentuali di controllo per le misure di sviluppo rurale non connesse agli animali e alle percentuali minime di controllo relative alla condizionalità.

(4)L’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, entro il 15 luglio di ogni anno, i dati di controllo e le statistiche di controllo per l’anno civile trascorso per tutti i regimi di pagamento diretto, le misure di sviluppo rurale, l’assistenza tecnica e i regimi di sostegno al settore vitivinicolo, le modifiche successive della relazione sulle opzioni scelte per il controllo dei requisiti di condizionalità e degli organismi di controllo competenti per la verifica dei criteri e delle norme di condizionalità e della relazione sulle misure adottate per la gestione e il controllo del sostegno accoppiato facoltativo nell’anno civile trascorso. Alla luce della situazione attuale è opportuno, per l’anno in corso, prorogare tale termine al 15 settembre 2020.

(5)L’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 dispone che l’autorità competente effettui ispezioni fisiche in campo, qualora la fotointerpretazione delle immagini aeree o satellitari non fornisca risultati definitivi sulla conformità ai criteri di ammissibilità o sulle dimensioni esatte della superficie oggetto dei controlli amministrativi o in loco. Alla luce delle attuali circostanze senza precedenti, è opportuno incoraggiare l’esecuzione di controlli mediante il telerilevamento e l’utilizzo di nuove tecnologie, quali i sistemi di aeromobili senza equipaggio, le fotografie geolocalizzate, i ricevitori del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) collegati al Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) e Galileo, i dati rilevati dai satelliti Sentinel di Copernicus e altre prove documentali pertinenti, per verificare la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi connessi al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione, nonché il rispetto dei criteri e delle norme in materia di condizionalità.

(6)Diversi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione alla condizionalità e dal regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in materia di inverdimento, si basano su tempistiche specifiche e differenziate di esecuzione e necessitano di conseguenza di controlli in loco conformi a tali quadri normativi. Le norme messe in atto dagli Stati membri nel 2020 per contrastare l’attuale pandemia di Covid-19 incidono sulla possibilità di eseguire i necessari controlli in loco in modo accurato e nei termini previsti dagli obblighi in questione. In relazione a determinati controlli da effettuare nel 2020, è necessario pertanto derogare agli articoli da 30 a 33 bis e all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e ridurre la percentuale minima dei controlli in loco rispetto alle percentuali ordinarie di controllo previste, rispettivamente, per gli obblighi di inverdimento e la condizionalità. Vista la natura degli obblighi e la proporzionalità delle azioni di controllo in questa situazione di pandemia, la popolazione di controllo dovrebbe essere limitata conformemente agli obblighi applicabili ai beneficiari e ai pertinenti usi del suolo.

(7)L’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 contiene norme sui controlli in loco per verificare che i criteri di ammissibilità, gli impegni e altri obblighi siano rispettati e riguardino tutti gli animali per cui sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali da controllare. Alla luce della situazione attuale, è opportuno disporre che gli Stati membri, qualora non siano in condizione di effettuare i controlli in loco previsti dalla citata disposizione, possano decidere di effettuare i controlli relativi all’anno di domanda 2020 in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentano comunque di verificare le condizioni di ammissibilità.

(8)Per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali, l’articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 stabilisce che i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso. Alla luce delle attuali circostanze, è opportuno disporre che gli Stati membri, qualora non siano in condizione di effettuare alcuna visita prima dell’erogazione del saldo, possano decidere, fino a quando sono in vigore le misure messe in atto per contrastare l’attuale pandemia di Covid-19, di sostituire tali visite con eventuali prove documentali pertinenti.

(9)L’articolo 50, paragrafo 1, l’articolo 60, paragrafo 2, e l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 contengono norme relative ai controlli in loco e ai controlli ex post per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali. Alla luce delle attuali circostanze, è opportuno consentire agli Stati membri di ridurre il numero di tali controlli o di sostituire i controlli in loco con l’esame di prove documentali pertinenti.

(10)Le norme di confinamento messe in atto in taluni Stati membri allo scopo di tutelare la salute pubblica hanno imposto notevoli restrizioni alla circolazione, impedendo di fatto l’effettiva esecuzione dei controlli in loco nei casi in cui gli ispettori erano soggetti a restrizioni tali da non consentire la visita dei beneficiari o di raggiungere fisicamente le aziende agricole. Considerando la natura senza precedenti delle circostanze attuali, occorre pertanto accettare in via eccezionale, e in relazione all’anno 2019, che negli Stati membri in questione sia stata effettuata una percentuale inferiore di controlli. Al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento, l’accettazione di percentuali inferiori di controlli per l’anno di domanda 2019 e, per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali per l’anno civile 2019, dovrebbe limitarsi ai casi in cui erano in vigore restrizioni su larga scala alla circolazione, in particolare quando il confinamento era applicato a partire da una data precisa, che hanno impedito l’esecuzione dei pertinenti controlli.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.119.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:119:TOC

 

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