Regolamento (UE, Euratom) 2020/538 del Consiglio del 17 Aprile 2020 recante modifica del Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 312,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)L’epidemia di Covid-19 e la relativa crisi della sanità pubblica e dell’economia, che richiedono l’adozione di misure straordinarie, hanno sottoposto a forte pressione le risorse finanziarie disponibili entro e oltre i limiti dei massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP).

(2)Affinché l’Unione possa finanziare una risposta adeguata all’epidemia di Covid-19 e alle relative crisi della sanità pubblica e dell’economia avvalendosi del regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio (1), è necessario modificare la finalità per la quale possono essere impiegati gli stanziamenti a titolo del margine globale per gli impegni nella parte in cui si riferisce alla crescita e all’occupazione, in particolare all’occupazione giovanile, nonché alla migrazione e alle misure di sicurezza.

(3)Il presente regolamento è direttamente collegato ai finanziamenti iscritti nel bilancio rettificativo n. 2 del bilancio generale 2020 dell’Unione nell’ambito del quale il margine globale per gli impegni è mobilitato per finanziare misure nel contesto dell’epidemia di Covid-19. Al fine di garantire la piena coerenza con il bilancio rettificativo, è opportuno che il presente regolamento sia applichi a decorrere della data dell’adozione.

(4)L’articolo 135, paragrafo 2, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo sul recesso») (2) prevede che le modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3) adottate alla data di entrata in vigore di detto accordo sul recesso o successivamente non si applicano al Regno Unito nella misura in cui incidono sugli obblighi finanziari del Regno Unito. Le modifiche previste dal presente regolamento incidono unicamente sulla destinazione del margine globale per gli impegni e non aumentano gli obblighi finanziari. È pertanto opportuno chiarire che ai fini dell’articolo 135, paragrafo 2, dell’accordo sul recesso, le modifiche previste dal presente regolamento non incidono sugli obblighi finanziari del Regno Unito e, in quanto tali, sono applicabili al Regno Unito.

(5)In considerazione dell’epidemia di Covid-19 e della necessità di fornire con urgenza finanziamenti per consentire una risposta adeguata, si è ritenuto opportuno prevedere una deroga al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 è così modificato:

1)All’articolo 3, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP per le pertinenti rubriche ove risulti necessario l’utilizzo delle risorse a titolo della riserva per gli aiuti d’urgenza, del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, dello strumento di flessibilità, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del margine per imprevisti, della flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché del margine globale per gli impegni, conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (*1), al regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e all’accordo

interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (*3).

(*1)Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3)."

(*2)Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855)."

(*3)Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).»;"

2)L’articolo 14 è così modificato:

a)Il titolo è sostituito dal seguente:

«Margine globale per gli impegni»;

b)Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.I margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno costituiscono un margine globale per gli impegni, da rendere disponibile al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Si applica a decorrere dalla data dell’adozione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 Aprile 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

GRLIĆ RADMAN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:119I:TOC

 

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