Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/542 della Commissione del 16 Aprile 2020 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1616.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I di tale direttiva.

(2)Con il mandato M/071, del 1o agosto 1994 la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere, per le attrezzature a pressione, norme di prodotto e norme orizzontali a sostegno della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/68/UE senza che venissero modificati i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 97/23/CE.

(3)In base alle richieste di cui al mandato M/071, per rispecchiare lo stato dell’arte il CEN ha modificato e rivisto alcune delle norme esistenti. In particolare il CEN ha modificato le norme EN ISO 4126-1:2013 per i dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni, EN 13445-3:2014 per i recipienti a pressione non esposti a fiamma, nonché le norme EN 13480-1:2017 e EN 13480-6:2017 per le tubazioni industriali metalliche. Il CEN ha inoltre rivisto la serie di norme EN 10217, parti da 1 a 6, per i tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione.

(4)Unitamente al CEN la Commissione ha valutato la conformità delle norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN al mandato M/071.

(5)Le norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, indicati nell’allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)I riferimenti delle versioni modificate o riviste delle norme devono essere pubblicati per le norme: EN ISO 4126-1:2013, EN 10217-1:2002, EN 10217-1:2002/A1:2005, EN 10217-2:2002, EN 10217-2:2002/A1:2005, EN 10217-3:2002, EN 10217-3:2002/A1:2005, EN 10217-4:2002, EN 10217-4:2002/A1:2005, EN 10217-5:2002, EN 10217-5:2002/A1:2005, EN 10217-6:2002, EN 10217-6:2002/A1:2005, EN 13445-3:2014, EN 13445-3:2014/A1:2015, EN 13445-3:2014/A2:2016, EN 13445-3:2014/A3:2017, EN 13445-3:2014/A4:2018, EN 13445-3:2014/A5:2018, EN 13445-3:2014/A6:2019, EN 13480-1:2017, EN 13480-6:2017.

(7)È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) i riferimenti delle norme EN 10217-1:2002, EN 10217-1:2002/A1:2005, EN 10217-2:2002, EN 10217-2:2002/A1:2005, EN 10217-3:2002, EN 10217-3:2002/A1:2005, EN 10217-4:2002, EN 10217-4:2002/A1:2005, EN 10217-5:2002, EN 10217-5:2002/A1:2005, EN 10217-6:2002, EN 10217-6:2002/A1:2005, EN 13480-1:2017, EN 13480-6:2017, EN ISO 4126-1:2013.

(8)Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente ad adeguare i propri prodotti alla serie di norme riviste EN 10217, parti da 1 a 6, per i tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione, è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tali norme.

(9)I riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/68/UE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione (5). Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/68/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti delle norme EN ISO 4126-1:2013, EN ISO 4126-1:2013/A2:2019, EN 10217-1:2019, EN 10217-2:2019, EN 10217-3:2019, EN 10217-4:2019, EN 10217-5:2019, EN 10217-6:2019, EN 13480-1:2017, EN 13480-1:2017/A1:2019, EN 13480-6:2017, EN 13480-6:2017/A1:2019 nell’allegato I di tale decisione di esecuzione e i riferimenti delle norme EN 10217-1:2002, EN 10217-1:2002/A1:2005, EN 10217-2:2002, EN 10217-2:2002/A1:2005, EN 10217-3:2002, EN 10217-3:2002/A1:2005, EN 10217-4:2002, EN 10217-4:2002/A1:2005, EN 10217-5:2002, EN 10217-5:2002/A1:2005, EN 10217-6:2002, EN 10217-6:2002/A1:2005, EN 13480-1:2017, EN 13480-6:2017, EN ISO 4126-1:2013 nell’allegato II della medesima decisione di esecuzione.

(10)I riferimenti della norma EN 13445-3:2014 e i riferimenti delle relative modifiche EN 13445-3:2014/A1:2015, EN 13445-3:2014/A2:2016, EN 13445-3:2014/A3:2017, 13445-3:2014/A4:2018, EN 13445-3:2014/A5:2018, EN 13445-3:2014/A6:2019 sono inclusi nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616. Sono state apportate due ulteriori modifiche alla norma EN 13445-3:2014. È opportuno sostituire la voce in questione in tale allegato, aggiungendo i riferimenti delle modifiche EN 13445-3:2014/A7:2019 ed EN 13445-3:2014/A8:2019.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616.

(12)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 Aprile 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.121.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2020:121:TOC

 

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