Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/544 della Commissione del 20 Aprile 2020 che modifica l’allegato I del Regolamento (CE) n. 798/2008.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) definisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1.

(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)Gli Stati Uniti figurano nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale le importazioni e il transito nell’Unione dei prodotti in questione non sono soggetti a restrizioni per la presenza di HPAI.

(4)L’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l’accordo») (4), approvato con la decisione 98/258/CE del Consiglio (5), prevede il riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell’Unione o negli Stati Uniti.

(5)L’8 aprile 2020 gli Stati Uniti hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H7N3 in un’azienda avicola ubicata nella contea di Chesterfield nello Stato del South Carolina. Di conseguenza l’intero territorio degli Stati Uniti non può più essere considerato indenne dalla malattia.

(6)Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno all’azienda interessata, comprendente parti delle contee di Chesterfield, Lancaster e Kershaw nello Stato del South Carolina. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno confermato di aver sospeso immediatamente il rilascio di certificati veterinari riguardanti le partite di prodotti in questione destinate all’esportazione dall’intero territorio degli Stati Uniti nell’Unione e di aver attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro la HPAI e limitare la diffusione della malattia.

(7)Gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l’ulteriore diffusione della HPAI; dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell’accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, al fine di tutelare l’Unione dai rischi per la sanità animale associati all’introduzione nell’Unione dei prodotti in questione provenienti dagli Stati Uniti, è opportuno sottoporre a restrizioni l’introduzione nell’Unione dei prodotti in questione provenienti dall’area dello Stato del South Carolina colpita dalla HPAI, che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa del focolaio in corso.

(8)La voce relativa agli Stati Uniti nella tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere quindi modificata per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo alla luce del focolaio di HPAI in corso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 Aprile 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.121.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:121I:TOC

 

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