Decisione n. 1/2018 del Comitato Misto veterinario istituito dall’Accordo tra la comunità europea e la Confederazione svizzera sul Commercio di Prodotti Agricoli.

Il Comitato Misto Veterinario,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1), in particolare l’allegato 11, articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli («accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)Ai sensi dell’allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo agricolo, il comitato misto veterinario istituito dall’accordo agricolo («comitato misto veterinario») è incaricato di esaminare le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di svolgere i compiti ivi previsti. L’articolo 19, paragrafo 3, dell’allegato 11 autorizza il comitato misto veterinario a modificare le appendici di tale allegato, in particolare per adeguarle e aggiornarle.

(3)La decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario (2) ha modificato le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo una prima volta.

(4)La decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario (3) ha modificato da ultimo le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo.

(5)La Svizzera ha beneficiato per vari periodi successivi della facoltà di derogare all’esame destinato a individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Da più di cinquant’anni non è stato rilevato in Svizzera alcun caso di Trichine. La Svizzera dispone inoltre di un programma di individuazione funzionante e si impegna a far sì che le carni di suini domestici immesse sul mercato dell’Unione europea siano state sempre sottoposte all’esame per l’individuazione di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici. È pertanto possibile rendere permanente tale deroga.

(6)Per evitare l’interruzione di pratiche esistenti e ben funzionanti e garantire una continuità giuridica che non causerebbe alcuna prevedibile conseguenza negativa, è opportuno applicare retroattivamente tale decisione con effetto dal 1o gennaio 2017,

(7)È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell’adozione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.127.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2020:127:TOC

 

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