Regolamento Delegato (UE) 2020/550 della Commissione del 12 Febbraio 2020 che modifica gli allegati II e IV del Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

(1)Il Regno di Cambogia («Cambogia») beneficia delle preferenze tariffarie previste dal regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati «Tutto tranne le armi» (Everything But Arms — «EBA») di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 978/2012 («regolamento SPG»). La Cambogia figura inoltre nell’elenco dei paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento SPG. A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SPG, il regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati consiste nella sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata originari della Cambogia, esclusi quelli di cui al capitolo 93, ossia armi e munizioni.

(2)A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG, i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, a causa di violazioni gravi e sistematiche dei principi stabiliti nelle convenzioni elencate nell’allegato VIII, parte A, del regolamento SPG (le «convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro»).

(3)L’11 febbraio 2019 la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione contenente un allegato («l’avviso di apertura») (2) che apre, a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento SPG, la procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse alla Cambogia («procedura di revoca temporanea»). Lo stesso giorno la Commissione ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio di tale decisione di esecuzione.

(4)Gli elementi di cui disponeva la Commissione in quel momento indicavano l’esistenza di motivi sufficienti per giustificare l’apertura di una procedura di revoca temporanea. In particolare il considerando 3 della decisione di esecuzione e il punto 5 dell’avviso di apertura facevano riferimento a elementi indicanti l’esistenza di violazioni gravi e sistematiche, da parte della Cambogia, dei principi stabiliti nelle seguenti quattro convenzioni essenziali dell’ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro:

-Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (1966) «ICCPR»);

-Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948) (la «convenzione 87 dell’OIL»);

-Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949) (la «convenzione 98 dell’OIL»); nonché

-Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966) («ICESCR»).

(5)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato la Cambogia e i terzi a comunicare le loro osservazioni alla Commissione. Tredici terzi si sono registrati entro il termine fissato nell’avviso di apertura e hanno presentato osservazioni scritte alla Commissione.

(6)In seguito all’apertura della procedura di revoca temporanea, la Commissione ha controllato e valutato l’attuazione, da parte della Cambogia, delle quattro convenzioni figuranti nell’avviso di apertura. Conformemente all’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento SPG, il periodo di controllo e valutazione è terminato il 12 agosto 2019.

(7)La Commissione ha raccolto tutte le informazioni necessarie in conformità all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento SPG, comprese le valutazioni disponibili degli organi di controllo competenti e i pareri della Cambogia. Nel giugno 2019 la Commissione ha effettuato una missione di controllo in Cambogia.

(8)Durante il periodo di controllo e valutazione la Commissione ha offerto alla Cambogia ogni possibilità di cooperare, presentare osservazioni ed essere sentita. Ad esempio, il 24 luglio 2019 la Commissione ha invitato la Cambogia a comunicare per iscritto la propria posizione sulle constatazioni che hanno portato all’apertura della procedura di revoca temporanea. La Cambogia ha risposto alla Commissione il 12 agosto 2019 contestando i motivi della decisione della Commissione di aprire la procedura di revoca temporanea. Nella sua risposta la Cambogia ha inoltre messo in evidenza una serie di azioni correttive previste o intraprese prevalentemente prima dell’apertura della procedura di revoca temporanea.

(9)A norma dell’articolo 19, paragrafo 7, del regolamento SPG, il 12 novembre 2019 la Commissione ha presentato alla Cambogia una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni (la «relazione»). La relazione si fondava sull’insieme delle prove raccolte dalla Commissione fino al 31 ottobre 2019 per quanto riguarda il rispetto dei principi stabiliti nelle quattro convenzioni essenziali dell’ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro, compresi gli elementi di prova e le informazioni presentate dalla Cambogia e dai terzi interessati dalla procedura.

(10)Il 12 dicembre 2019 la Cambogia ha presentato le proprie osservazioni sulla relazione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.127.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:127:TOC

 

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