Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/569 della Commissione del 16 Aprile 2020 che stabilisce un formato e contenuti comuni per la trasmissione delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare ai sensi della direttiva 2010/63/UE.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 4 e l’articolo 54, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)In seguito alle modifiche di cui al regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la direttiva 2010/63/UE ora prevede che gli Stati membri presentino le sintesi non tecniche dei progetti autorizzati, e le eventuali relative revisioni, mediante trasferimento elettronico alla Commissione. Al fine di consentire alla Commissione di istituire e mantenere una banca dati centrale per tali sintesi e revisioni e per assicurare che possano essere effettuate ricerche significative su tali dati è necessario che le suddette sintesi e revisioni siano presentate in maniera uniforme. Dovrebbero pertanto essere istituiti modelli per la presentazione delle sintesi non tecniche dei progetti, e delle eventuali relative revisioni, e gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a caricare tali sintesi e revisioni nella banca dati istituita dalla Commissione.

(2)La direttiva 2010/63/UE stabilisce inoltre che gli Stati membri presentino le informazioni sull’attuazione di tale direttiva, nonché le informazioni statistiche sull’uso degli animali nelle procedure, mediante trasferimento elettronico alla Commissione.

(3)In base alle informazioni presentate dagli Stati membri sull’attuazione della direttiva 2010/63/UE, i servizi della Commissione pubblicano e aggiornano periodicamente un quadro generale a livello di Unione.La direttiva 2010/63/UE stabilisce inoltre che su base annua i servizi della Commissione pubblichino i dati statistici forniti dagli Stati membri e una relativa relazione sintetica. Per consentire alla Commissione di soddisfare entrambi i requisiti, il contenuto di tali informazioni dovrebbe essere definito stabilendo categorie di informazioni.

(4)Per quanto riguarda le informazioni sull’attuazione, le categorie di informazioni da presentare dovrebbero essere correlate ai pertinenti requisiti della direttiva 2010/63/UE. Per quanto riguarda le informazioni statistiche, è necessario specificare le categorie per la compilazione dei dati statistici disponibili nella base di dati a libero accesso a contenuto ricercabile stabilita dalla Commissione in applicazione della direttiva 2010/63/UE.

(5)Al fine di migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a servirsi della base di dati istituita dalla Commissione per trasmettere le informazioni sull’attuazione della direttiva 2010/63/UE e le informazioni statistiche sull’uso degli animali nelle procedure.

(6)I contenuti e il formato delle informazioni dettagliate che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere sui metodi considerati umani almeno quanto quelli contenuti nell’allegato IV della direttiva 2010/63/UE dovrebbero essere specificati in maniera tale da consentire di mantenere aggiornato l’elenco dei metodi di soppressione degli animali figurante in tale allegato. Pertanto, è opportuno stabilire un modello che consenta la trasmissione delle informazioni sul tipo di metodo, le specie interessate e i motivi della concessione di una deroga, ed esigere che gli Stati membri utilizzino tale modello.

(7)I poteri sui quali si basa la presente decisione sono strettamente legati in quanto entrambi riguardano la trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri ai sensi della direttiva 2010/63/UE. Data l’importanza del legame e per assicurare un approccio coerente e uniforme, è opportuno adottare una decisione unica per tutti i requisiti che rientrano nell’ambito di applicazione di tali poteri. È pertanto necessario sostituire la decisione di esecuzione 2012/707/UE della Commissione (3), che stabilisce un modello comune per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 54 della direttiva 2010/63/UE, con una nuova decisione di esecuzione basata sia sull’articolo 43, paragrafo 4, che sull’articolo 54, paragrafo 4, della direttiva 2010/63/UE. La decisione di esecuzione 2012/707/UE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Animali utilizzati a fini scientifici»,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2010/63/UE, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all’allegato I della presente decisione tramite la base di dati istituita dalla Commissione conformemente all’articolo 43, paragrafo 4, terza frase, di tale direttiva. Le sintesi non tecniche dei progetti e le relative revisioni corrispondono ai modelli stabiliti nell’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2010/63/UE, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all’allegato II della presente decisione tramite la banca dati istituita dalla Commissione conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, prima frase, di tale direttiva.

Articolo 3

Ai fini dell’articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2010/63/UE, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all’allegato III della presente decisione tramite la banca dati istituita dalla Commissione conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, prima frase, di tale direttiva.

Articolo 4

Ai fini dell’articolo 54, paragrafo 3, della direttiva 2010/63/UE, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all’allegato IV della presente decisione tramite il modello stabilito in tale allegato.

Articolo 5

La decisione di esecuzione 2012/707/UE è abrogata con effetto dal 17 aprile 2020. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 Aprile 2020

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.129.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2020:129:TOC

 

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