Regolamento delegato (UE) 2020/570 della Commissione del 28 gennaio 2020 che modifica e rettifica il Regolamento (UE) n. 748/2012.

La commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) è stato modificato (3) al fine di definire requisiti più flessibili per la manutenzione degli aeromobili leggeri e aggiungere la gestione del rischio di sicurezza per le imprese che gestiscono il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili utilizzati da titolari di un certificato di operatore aereo. A seguito di tale modifica le misure da adottare al fine di garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità di un aeromobile, le quali in precedenza erano definite nell’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, sono ora definite nell’allegato I (parte M), nell’allegato V ter (parte ML), nell’allegato V quater (parte CAMO) e nell’allegato V quinquies (parte CAO) di tale regolamento, a seconda del tipo di aeromobile e di operazione effettuata.

(2)Poiché le disposizioni relative ai certificati di aeronavigabilità, alle approvazioni di un progetto di riparazione e ai permessi di volo, definite nell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (4), si riferiscono solamente all’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, è opportuno modificare l’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione al fine di adeguarne le disposizioni alla nuova struttura degli allegati del regolamento (UE) n. 1321/2014.

(3)Nell’allegato I, punto 21.A.604, del regolamento (UE) n. 748/2012, la lettera b) potrebbe essere interpretata a significare che in caso di approvazione di modifiche di progetto di un’unità di potenza ausiliaria classificate come modifiche di minore entità, per i richiedenti che non sono titolari di un’autorizzazione ETSO si applica l’allegato I, capitolo E, del regolamento (UE) n. 748/2012 anziché l’allegato I, capitolo D, del medesimo regolamento. Pertanto è opportuno rettificare il regolamento (UE) n. 748/2012 per chiarire che in detti casi si applica l’allegato I, capitolo D, di detto regolamento.

(4)I requisiti della norma relativa alla cessazione di produzione di emissioni di CO2 del velivolo, di cui all’allegato I, capitolo G, punto 21.A.165, del regolamento (UE) n. 748/2012 non sono indicati chiaramente né allineati agli stessi requisiti di cui all’allegato I, capitolo F, del medesimo regolamento. Occorre pertanto rettificare il regolamento (UE) n. 748/2012 di conseguenza.

(5)La disposizione di cui all’allegato I, punto 21.A.93, lettera c), del regolamento (UE) n. 748/2012 si riferisce a «certificati di omologazione o certificati di omologazione ristretti», mentre dovrebbe invece riferirsi a «modifiche ai certificati di omologazione o ai certificati di omologazione ristretti». Occorre pertanto rettificare il regolamento (UE) n. 748/2012 di conseguenza.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi ai pareri 05/2016 (5) e 06/2016 (6) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, presentati a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato e rettificato come segue:

1)All’articolo 1, paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;

2)L’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 marzo 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 Gennaio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.132.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:132:TOC

 

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