Decisione (UE) 2020/608 del Consiglio del 24 Aprile 2020 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali con un accordo a livello di Unione.

(2)La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell’accordo il 12 novembre 2008.

(3)Il 31 marzo 2009 il Consiglio ha successivamente adottato una decisione relativa alla firma dell’accordo («decisione del 2009»). Tuttavia, a causa della riluttanza della Repubblica di Corea l’accordo non è ancora stato firmato.

(4)Nel 2018 la Repubblica di Corea ha espresso un nuovo interesse per la firma e la conclusione dell’accordo. Poiché dalla decisione del Consiglio del 2009 sono stati siglati o firmati vari nuovi accordi bilaterali sui servizi aerei tra Stati membri e la Repubblica di Corea, l’accordo è stato aggiornato. Occorre pertanto una nuova decisione del Consiglio relativa alla firma dell’accordo.

(5)L’obiettivo dell’accordo è allineare al diritto dell’Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra 22 Stati membri e la Repubblica di Corea.

(6)È pertanto opportuno firmare l’accordo,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei, con riserva della sua conclusione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 Aprile 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

GRLIĆ RADMAN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.142.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:142:TOC

 

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