Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/625 della Commissione del 6 Maggio 2020 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato I di tale regolamento e le condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II di tale regolamento, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.

(2)Alcune categorie di partite di alimenti e mangimi sono escluse dal campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a condizione che il loro peso lordo non sia superiore a 30 kg. Dato che i pericoli riguardano i prodotti stessi e non i loro contenitori immediati o imballaggi, questo limite di peso dovrebbe riguardare solo i prodotti stessi. È pertanto opportuno modificare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di sostituire il riferimento al peso lordo con un riferimento al peso netto.

(3)L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati I e II siano riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità.

(4)La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), come stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002, le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nonché le relazioni semestrali sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri nel 2019 in conformità all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (4) evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(5)In particolare per le partite di arance, mandarini, clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi provenienti dalla Turchia, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. Inoltre, per le miscele di spezie provenienti dal Pakistan, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana dovuti alla possibile contaminazione da aflatossine, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire le voci relative a tali partite nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(6)A causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento (CE) n. 669/2009 nel primo semestre del 2019, è opportuno aumentare la frequenza dei controlli fisici e di identità sui fagioli del Kenya e sulle uve secche e le melagrane della Turchia. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tali partite nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(7)I semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall’Uganda sono già soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali per quanto riguarda la presenza di Salmonella rispettivamente dal luglio 2017 e dal gennaio 2017. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano un aumento del tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Tali risultati dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione costituisce un grave rischio per la salute umana.

(8)Al fine di tutelare la salute umana nell’Unione è quindi necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere condizioni speciali per i semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall’Uganda. In particolare, tutte le partite di semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall’Uganda dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi indicano l’assenza di Salmonella in 25 g. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. È pertanto opportuno sopprimere dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 le voci relative ai semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall’Uganda e inserirle nell’allegato II di tale regolamento.

(9)Inoltre, i peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India e dal Pakistan sono già soggetti ad un livello accresciuto di controlli ufficiali dal gennaio 2018 per la verifica della presenza di residui di antiparassitari. Tale tasso di frequenza è già stato aumentato dal 10 % al 20 % nel gennaio 2019 a causa di un elevato grado di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti alimentari indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità per i peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India e un aumento del tasso di non conformità per i peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Pakistan dopo l’incremento dei controlli ufficiali. Dopo l’istituzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali sono state trasmesse varie notifiche con il sistema RASFF riguardanti entrambi i prodotti. Tali risultati dimostrano che l’ingresso di questi alimenti nell’Unione comporta un grave rischio per la salute umana.

(10)Al fine di tutelare la salute umana nell’Unione è quindi necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere condizioni speciali per i peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India e dal Pakistan. In particolare, tutte le partite di peperoni (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India e dal Pakistan dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che i prodotti sono stati campionati e analizzati per verificare la presenza di residui di antiparassitari e tutti i risultati indicano che non sono stati superati i livelli massimi di residui di antiparassitari. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. È pertanto opportuno sopprimere dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 le voci relative ai peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India e dal Pakistan e inserirle nell’allegato II di tale regolamento.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.144.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2020:144:TOC

 

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