Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 Maggio 2020 che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 122,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) consente al Consiglio di decidere, su proposta della Commissione e in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate per rispondere alla situazione socioeconomica determinatasi a seguito dell’epidemia di Covid‐19.

(2)L’articolo 122, paragrafo 2, (TFUE) consente al Consiglio di concedere un’assistenza finanziaria dell’Unione a uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo.

(3)Il virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus-2 (sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2, SARS-CoV-2), che causa la malattia da coronavirus, denominata Covid‐19 dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è un nuovo ceppo di coronavirus mai individuato prima negli esseri umani. La diffusione planetaria della malattia è in rapida evoluzione ed è stata dichiarata pandemia dall’OMS. Dalla prima insorgenza dell’epidemia di Covid‐19 nell’Unione fino al 30 marzo 2020, negli Stati membri sono stati segnalati 334 396 casi e 22 209 decessi.

(4)Gli Stati membri hanno messo in atto misure straordinarie per contenere l’epidemia di Covid‐19 e il suo impatto. La probabilità di un’ulteriore trasmissione di Covid‐19 nell’Unione è considerata elevata. Oltre all’impatto sulla salute pubblica in termini di fatalità sostanziali, l’epidemia di Covid‐19 ha avuto conseguenze enormi e dirompenti sui sistemi economici degli Stati membri, causando sconvolgimenti sociali e aumentando la spesa pubblica in un numero crescente di Stati membri.

(5)Tale situazione eccezionale, che sfugge al controllo degli Stati membri e che ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della loro forza lavoro, ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica da parte degli Stati membri per regimi di riduzione dell’orario lavorativo per i lavoratori dipendenti e per misure analoghe, segnatamente per i lavoratori autonomi, nonché per spese connesse a determinate misure di carattere sanitario, in particolare sul luogo di lavoro. Al fine di non indebolire l’obiettivo dello strumento previsto dal presente regolamento e assicurarne in tal modo l’efficacia, misure di carattere sanitario ai fini di tale strumento possono consistere in iniziative volte a ridurre i rischi professionali e garantire la protezione dei lavoratori dipendenti e autonomi sul luogo di lavoro e, se del caso, altre misure di carattere sanitario. È necessario facilitare gli sforzi profusi dagli Stati membri per far fronte all’aumento repentino e severo della spesa pubblica fino a quando l’epidemia di Covid‐19 e il suo impatto sulla forza lavoro non saranno sotto controllo.

(6)La creazione di uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) («strumento») conseguente all’epidemia di Covid‐19 dovrebbe consentire all’Unione di rispondere alla crisi del mercato del lavoro in modo coordinato, rapido ed efficace e in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, attenuando così l’impatto sull’occupazione per le persone e i settori economici più colpiti e mitigando, per gli Stati membri, gli effetti diretti di questa situazione eccezionale sulla spesa pubblica.

(7)L’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) statuisce che l’assistenza finanziaria dell’Unione agli Stati membri può assumere la forma di un prestito. Tali prestiti dovrebbero essere concessi agli Stati membri in cui l’epidemia di Covid‐19 ha determinato, a decorrere dal 1o febbraio 2020, un aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata per via delle misure nazionali adottate. Tale data garantisce parità di trattamento per tutti gli Stati membri e consente la copertura dei loro aumenti di spesa effettivi ed eventualmente anche programmati in relazione agli effetti sui rispettivi mercati del lavoro, indipendentemente dal momento in cui si è manifestata l’epidemia di Covid‐19 in ogni specifico Stato membro. Le misure nazionali, che si intendono conformi ai pertinenti principi dei diritti fondamentali, dovrebbero essere collegate direttamente alla creazione o all’estensione di regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, comprese quelle destinate ai lavoratori autonomi, o a determinate misure di carattere sanitario. I regimi di riduzione dell’orario lavorativo sono programmi pubblici che, in determinate circostanze, consentono alle imprese in difficoltà economiche di ridurre temporaneamente l’orario di lavoro dei propri dipendenti, ai quali viene erogato un sostegno pubblico al reddito per le ore non lavorate.

Regimi analoghi di reddito sostitutivo esistono per i lavoratori autonomi. Lo Stato membro che chiede assistenza finanziaria dovrebbe dimostrare un aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata per regimi di riduzione dell’orario lavorativo o per misure analoghe. Se l’assistenza finanziaria è concessa per misure di carattere sanitario, lo Stato membro che chiede tale assistenza finanziaria dovrebbe altresì dimostrare la spesa effettiva o programmata relativa alle misure di carattere sanitario in questione.

(8)Per offrire agli Stati membri colpiti mezzi finanziari sufficienti a condizioni favorevoli e metterli così in condizione di gestire l’impatto dell’epidemia di Covid‐19 sul loro mercato del lavoro, le operazioni di assunzione e concessione di prestiti dell’Unione a titolo dello strumento dovrebbero essere di entità sufficiente. È opportuno pertanto che l’assistenza finanziaria concessa dall’Unione sotto forma di prestiti sia finanziata mediante il ricorso ai mercati internazionali dei capitali.

(9)L’epidemia di Covid‐19 ha avuto conseguenze enormi e dirompenti sul sistema economico di ciascuno Stato membro. Richiede pertanto contributi collettivi degli Stati membri sotto forma di garanzie a sostegno dei prestiti a titolo del bilancio dell’Unione. Tali garanzie sono necessarie per consentire all’Unione di concedere prestiti di un ordine di grandezza sufficiente agli Stati membri per sostenere le politiche del mercato del lavoro soggette a maggiore pressione. Per garantire che le passività potenziali derivanti da tali prestiti siano compatibili con il quadro finanziario pluriennale («QFP») e i massimali delle risorse proprie applicabili, le garanzie fornite dagli Stati membri dovrebbero essere irrevocabili, incondizionate e su richiesta, mentre salvaguardie aggiuntive dovrebbero rafforzare la solidità del sistema. In linea con il ruolo complementare di tali garanzie e fatto salvo il loro carattere irrevocabile, incondizionato e su richiesta, prima di attivare le garanzie fornite dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe avvalersi del margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento nella misura da essa ritenuta sostenibile, tenendo conto fra l’altro delle passività potenziali totali dell’Unione, anche a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti istituito dal regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (2). Nella pertinente attivazione delle garanzie la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri in merito alla misura in cui si è avvalsa del margine disponibile. Qualora fosse raggiunto un accordo su un massimale riveduto delle risorse proprie, potrebbe essere riesaminata la necessità di garanzie previste da parte degli Stati membri.

(10)Come salvaguardie aggiuntive per rafforzare la solidità del sistema dovrebbero essere previste la gestione finanziaria prudente, l’esposizione annua massima e la diversificazione adeguata del portafoglio prestiti.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.159.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:159:TOC

 

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