Regolamento (UE) 2020/703 della Commissione del 26 Maggio 2020 che modifica l’allegato II del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per il dimetoato e l’ometoato sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)L’approvazione della sostanza attiva dimetoato non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 della Commissione (2).

(3)Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti dimetoato sono state revocate in relazione agli utilizzi sulle ciliegie. È quindi opportuno sopprimere gli LMR per le ciliegie fissati per il dimetoato e l’ometoato nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’articolo 17 di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

(4)Nel contesto del mancato rinnovo dell’approvazione del dimetoato, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato le conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi dell’utilizzo di tale sostanza attiva come antiparassitario (3). In questo contesto l’Autorità non ha potuto escludere l’esistenza di un rischio per i consumatori dovuto all’esposizione a residui di dimetoato, del quale non è stato possibile escludere il potenziale genotossico, e al suo principale metabolita ometoato, che è stato considerato un agente mutageno in vivo.

(5)I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 Dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 Maggio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.164.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:164:TOC

 

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