Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione del 24 Giugno 2020 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 15 e l’articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 7 giugno 2019, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell’Unione europea («l’Unione») di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR») originari dell’Egitto a norma dell’articolo 10 del regolamento di base.

(2)La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

(3)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 24 aprile 2019 dalla European Glass Fibre Producers Association («il denunciante» o «APFE») per conto di produttori che rappresentano il 71 % della produzione totale dell’Unione.

(4)Nel corso dell’inchiesta, la Commissione ha riscontrato ulteriori elementi di prova delle pratiche di sovvenzione pertinenti che non erano state pienamente incluse nell’avviso di apertura. A norma dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha pertanto deciso di includere tali sovvenzioni nell’ambito della presente inchiesta e modificare di conseguenza l’avviso di apertura.

(5)Il 12 febbraio 2020 la Commissione ha pubblicato un avviso che modifica l’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). A tal riguardo è stata aggiunta una nota al fascicolo e il governo dell’Egitto è stato invitato a procedere a consultazioni in merito a tali ulteriori sovvenzioni.

1.2.Misure provvisorie

(6)Il 7 marzo 2020 la Commissione ha istituito dazi compensativi provvisori sulle importazioni nell’Unione di prodotti GFR originari dell’Egitto mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/379 della Commissione (4) («il regolamento provvisorio»).

(7)Come affermato al considerando 27 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2018 e il 31 marzo 2019 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»), mentre l’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

1.3.Fase successiva della procedura

(8)Sulla base della pubblicazione di un avviso che modifica l’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (cfr. considerando 4), la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni al governo dell’Egitto, al produttore esportatore e al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC»).

(9)La richiesta di informazioni al governo dell’Egitto è stata inviata al fine di esaminare a fondo la cooperazione tra il governo dell’Egitto e il governo della RPC a vantaggio del produttore esportatore. In considerazione del coinvolgimento del governo della RPC e della stretta cooperazione con il governo dell’Egitto per quanto riguarda le sovvenzioni concesse ai prodotti GFR originari dell’Egitto («il prodotto oggetto dell’inchiesta»), la Commissione ha identificato il governo della RPC quale parte interessata e ha trasmesso a quest’ultimo la richiesta di informazioni inviata al governo dell’Egitto invitandolo a collaborare all’inchiesta. Il governo della RPC non ha tuttavia mai risposto all’invito della Commissione e non si è registrato come parte interessata all’inchiesta.

(10)In seguito alla pubblicazione dell’avviso che modifica l’avviso di apertura e alla richiesta di informazioni ricevuta, il governo dell’Egitto ha osservato innanzitutto che non era possibile richiedere di fornire informazioni o di coordinare la risposta di entità, sia statali che private, che non rientrano nella sua giurisdizione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.201.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2020:201:TOC

 

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