Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce, insieme alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il quadro di regolamentazione prudenziale per gli enti creditizi e le imprese di investimento («enti») che operano nell’Unione. Adottato all’indomani della crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008, e ampiamente basato sulle norme internazionali concordate nel 2010 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS), tale quadro di regolamentazione prudenziale, noto come quadro di Basilea III, ha contribuito a rafforzare la resilienza degli enti che operano nell’Unione e a renderli più preparati ad affrontare potenziali difficoltà, comprese le difficoltà derivanti da eventuali crisi future.

(2)Dalla sua entrata in vigore il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato più volte modificato per ovviare alle carenze residue del quadro di regolamentazione prudenziale e per attuare alcuni elementi ancora in sospeso della riforma globale dei servizi finanziari che sono essenziali per garantire la resilienza degli enti. Tra tali modifiche, il regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto sui fondi propri dell’introduzione dell’International Financial Reporting Standard - Strumenti finanziari (IFRS 9). Il regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 il requisito di una copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate, i cosiddetti livelli minimi di accantonamento prudenziale.

(3)Inoltre, il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 alcuni degli elementi finali del quadro di Basilea III. Tali elementi comprendono, tra l’altro, una nuova definizione del coefficiente di leva finanziaria e una riserva del coefficiente di leva finanziaria, entrambi i quali impediscono agli enti di aumentare eccessivamente la leva finanziaria, nonché disposizioni per il trattamento prudenziale più favorevole di talune attività sotto forma di software e per il trattamento più favorevole di determinati prestiti garantiti da pensioni o stipendi, un fattore di sostegno riveduto per i prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) («fattore di sostegno alle PMI») e una nuova rettifica dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali («fattore di sostegno alle infrastrutture»).

(4)Il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 e le misure eccezionali di contenimento hanno avuto un impatto di vasta portata sull’economia. Le imprese si trovano ad affrontare perturbazioni delle catene di approvvigionamento, chiusure temporanee e una riduzione della domanda, mentre le famiglie devono far fronte alla disoccupazione e a un calo del reddito. Le autorità pubbliche a livello dell’Unione e degli Stati membri hanno adottato azioni risolute per sostenere le famiglie e le imprese solvibili a far fronte al rallentamento grave ma temporaneo dell’attività economica e alle carenze di liquidità che ne derivano.

(5)Gli enti avranno un ruolo centrale nel contribuire alla ripresa. Al tempo stesso, risentiranno probabilmente del deterioramento della situazione economica. L’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e le autorità competenti hanno fornito sostegno temporaneo agli enti in termini di capitale e liquidità e sul fronte operativo per garantire che possano continuare a svolgere il loro ruolo nel finanziamento dell’economia reale nonostante un contesto più difficile. In particolare, la Commissione, la Banca centrale europea e l’ABE hanno fatto chiarezza sull’applicazione della flessibilità già insita nel regolamento (UE) n. 575/2013 elaborando interpretazioni e orientamenti sull’applicazione del quadro prudenziale nel contesto della COVID-19. Tali orientamenti comprendono la comunicazione interpretativa della Commissione del 28 aprile 2020 sull’applicazione dei quadri contabili e prudenziali per agevolare i prestiti bancari nell’UE - Sostegno alle imprese e alle famiglie nella pandemia di COVID-19. In risposta alla pandemia di COVID-19, il BCBS ha inoltre previsto una certa flessibilità nell’applicazione delle norme internazionali.

(6)È importante che gli enti impieghino il proprio capitale laddove è più necessario e che il quadro di regolamentazione dell’Unione li agevoli a tal fine, assicurando nel contempo che gli enti agiscano con prudenza. Oltre alla flessibilità già prevista dalle norme vigenti, modifiche mirate dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 garantirebbero che il quadro di regolamentazione prudenziale interagisca armoniosamente con le varie misure che affrontano la pandemia di COVID-19.

(7)Le circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19 e la portata senza precedenti delle sfide ad essa connesse richiedono un’azione immediata per assicurare che gli enti siano in grado di convogliare in modo efficace i finanziamenti ad imprese e famiglie e per attenuare lo shock economico causato dalla pandemia di COVID-19.

(8)Le garanzie fornite nel contesto della pandemia di COVID-19 da governi nazionali o altri soggetti pubblici, che sono considerati equivalenti dal punto di vista del merito creditizio in base al metodo standardizzato per il rischio di credito di cui alla parte terza del regolamento (UE) n. 575/2013, sono comparabili, per quanto riguarda i loro effetti di attenuazione del rischio, alle garanzie fornite dalle agenzie ufficiali per il credito all’esportazione di cui all’articolo 47 quater del regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto giustificato allineare i requisiti di copertura minima per le esposizioni deteriorate che beneficiano di garanzie concesse da governi nazionali o altri soggetti pubblici a quelli per le esposizioni deteriorate che beneficiano di garanzie concesse da agenzie ufficiali per il credito all’esportazione.

(9)Nel contesto della pandemia di COVID-19 sono emersi elementi che dimostrano che, in una situazione di crisi, potrebbe rivelarsi essenziale la possibilità di escludere temporaneamente determinate esposizioni verso le banche centrali dal calcolo della misura dell’esposizione complessiva di un ente, come stabilito all’articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 quale modificato dal regolamento (UE) 2019/876. Tuttavia, il potere discrezionale di escludere dette esposizioni diviene applicabile solo dal 28 giugno 2021. Prima di tale data, pertanto, le autorità competenti non potrebbero avvalersi dello strumento in questione per far fronte all’aumento delle esposizioni verso le banche centrali previsto come conseguenza delle misure di politica monetaria adottate per attenuare l’impatto economico della pandemia di COVID-19. Inoltre, l’efficacia di questo strumento sembra essere ostacolata dalla ridotta flessibilità derivante dal meccanismo di compensazione connesso a tali esclusioni temporanee, che limiterebbe la capacità degli enti di aumentare le esposizioni verso le banche centrali in una situazione di crisi. Ciò potrebbe in ultima analisi indurre un ente a ridurre il livello dei prestiti alle famiglie e alle imprese. Pertanto, al fine di evitare conseguenze indesiderate connesse al meccanismo di compensazione e garantire l’efficacia di tale esclusione di fronte a possibili shock e crisi futuri, risulta opportuno modificare il meccanismo di compensazione. Inoltre, al fine di garantire che tale potere discrezionale sia disponibile nel corso dell’attuale pandemia di COVID-19, è opportuno avere la possibilità di escludere temporaneamente alcune esposizioni verso le banche centrali già prima che il requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 diventi applicabile il 28 giugno 2021. In attesa dell’applicazione delle disposizioni modificate sul calcolo del coefficiente di leva finanziaria introdotte dal regolamento (UE) 2019/876, l’articolo 429 bis dovrebbe continuare ad applicarsi nella forma introdotta dal regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione (11).

(10)Nel 2017 il BCBS ha riveduto il calcolo del valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento al fine di garantire che il trattamento rifletta correttamente l’effetto leva intrinseco a tali negoziazioni e che eventuali differenze contabili non incidano sul calcolo tra enti con posizioni comparabili. Nell’Unione la revisione è stata introdotta dal regolamento (UE) 2019/876. Tuttavia, questo trattamento più favorevole è applicabile solo dal 28 giugno 2021. Pertanto, dato che il calcolo riveduto rispecchierebbe il reale effetto leva di un’operazione in modo più appropriato e, nel contempo, aumenterebbe la capacità di un ente di erogare prestiti e assorbire le perdite nel contesto della pandemia di COVID-19, gli enti dovrebbero avere la possibilità di applicare temporaneamente il calcolo riveduto prima che la disposizione introdotta dal regolamento (UE) 2019/876 diventi applicabile a tutti gli enti dell’Unione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.204.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2020:204:TOC

 

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