Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/966 della Commissione del 1° Luglio 2020 che chiude un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1379.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1.MISURE IN VIGORE

(1)Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 (2) («l’inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC»). Da allora si sono succedute varie inchieste di difesa commerciale che hanno modificato le misure iniziali.

(2)Con il regolamento (UE) n. 502/2013 (3) il Consiglio ha modificato le misure in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. In tale inchiesta ai produttori esportatori della RPC non è stato applicato il campionamento ed è stato mantenuto il dazio antidumping su scala nazionale del 48,5 %, basato sul margine di dumping stabilito dal regolamento (CE) n. 1095/2005 del Consiglio (4).

(3)Le misure attualmente in vigore sono misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione (5).

2.INCHIESTA ATTUALE

(4)Il 27 maggio 2019 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla società Universal Cycle Corporation (Guangzhou) Co. Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore di biciclette della RPC le cui esportazioni nell’Unione sono assoggettate a un dazio antidumping definitivo del 48,5 %. Il richiedente ha sostenuto di non aver esportato biciclette nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta su cui erano basate le misure antidumping (dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011), di aver iniziato a esportare nell’Unione il prodotto oggetto del riesame nel settembre 2018 e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di biciclette soggetti alle misure in vigore.

(5)La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente fossero sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver dato ai produttori dell’Unione l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149 (6), un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per quanto riguarda il richiedente.

(6)In applicazione dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149, il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 è stato abrogato per quanto riguarda il richiedente. Contemporaneamente, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4 e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base nonché dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149, la Commissione ha invitato le autorità doganali a registrare le importazioni provenienti dal richiedente.

(7)Il 9 gennaio 2020 il richiedente ha formalmente ritirato la domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori». Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno chiudere l’inchiesta di riesame.

3.DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI

(8)La Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di chiudere l’inchiesta di riesame, di istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni della società Universal Cycle Corporation (Guangzhou) Co. Ltd. e di riscuotere con effetto retroattivo tale dazio sulle importazioni soggette a registrazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

4.RISCOSSIONE RETROATTIVA DI DAZI ANTIDUMPING

(9)Alla luce delle risultanze sopraindicate la Commissione ha concluso che il riesame relativo alle importazioni di biciclette fabbricate dal richiedente e originarie della RPC dovrebbe essere chiuso. Di conseguenza è opportuno porre termine alla registrazione delle importazioni del richiedente e riscuotere su tali importazioni, con effetto retroattivo a partire dalla data di apertura del presente riesame, il dazio su scala nazionale applicabile a tutte le altre società (48,5 %) istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Il riesame relativo ai «nuovi esportatori» avviato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149 è chiuso.

Articolo 2

1.Sulle importazioni di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149 della Commissione è istituito il dazio antidumping applicabile a tutte le altre società (codice aggiuntivo TARIC B999) della Repubblica popolare cinese a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione.

2.Il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 è riscosso con effetto dal 17 dicembre 2019 sulle importazioni di biciclette registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149.

Articolo 3

1.Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149.

2.Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° Luglio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.213.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:213:TOC

 

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