Decisione (UE) 2020/976 del Consiglio del 6 Luglio 2020 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di Sviluppo, compresa la seconda quota per il 2020.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (1), in particolare l’articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2) («regolamento finanziario per l’11° FES»), in particolare l’articolo 19, paragrafi 3 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2020 una proposta che precisi: a) l’importo della seconda quota del contributo per il 2020, b) l’importo annuale riveduto del contributo per il 2020, qualora tale importo si discosti dalle effettive necessità.

(2)Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, l’8 aprile 2020 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell’ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo (10°FES) per la BEI e dell’11° Fondo europeo di sviluppo (11° FES) per la Commissione.

(4)L’articolo 55 del regolamento (UE) 2018/1877 stabilisce che gli importi stanziati per progetti del 10°FES o di altri FES precedenti che risultano non impegnati a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE («accordo interno»), o disimpegnati a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del medesimo accordo, salvo decisione unanime contraria del Consiglio, riducono la parte dei contributi degli Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto accordo.

(5)Con decisione (UE) 2019/1800 (3), il 24 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che fissa come segue l’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020: 4 400 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di seconda quota per il 2020 sono riportati nella tabella che figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 Luglio 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

ROTH

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.215.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2020:215:TOC

 

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