Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 Luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), e l’articolo 2,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)Una parte delle norme in materia di aiuti di Stato adottate nell’ambito dell’iniziativa del 2012 per la modernizzazione degli aiuti di Stato scade alla fine del 2020. In particolare, i regolamenti (UE) n. 1407/2013 (2) e (UE) n. 651/2014 (3) della Commissione scadranno il 31 dicembre 2020.

(2)Ai fini della prevedibilità e della certezza del diritto, è opportuno che la Commissione, contestualmente all’elaborazione di un eventuale futuro aggiornamento delle norme in materia di aiuti di Stato adottate nel quadro dell’iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato, agisca in due fasi.

(3)In un primo momento, è opportuno che la Commissione proroghi il periodo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato che altrimenti giungerebbero a scadenza alla fine del 2020. In un secondo tempo, in linea con i propri orientamenti per legiferare meglio (4), è opportuno che la Commissione valuti le norme in questione contestualmente alle altre norme in materia di aiuti di Stato adottate nel quadro dell’iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato. Il 7 gennaio 2019 la Commissione ha avviato la valutazione di dette norme sotto forma di un «controllo dell’adeguatezza». Nell’ambito del Green Deal europeo (5) e dell’agenda digitale europea, la Commissione ha già annunciato la propria intenzione di rivedere una serie di orientamenti entro la fine del 2021. Su tale base, la Commissione deciderà se prorogare ulteriormente o aggiornare tali norme.

(4)Considerando l’ampia portata del controllo dell’adeguatezza e il fatto che i risultati delle valutazioni non saranno disponibili prima della fine del 2020, non sarà possibile adottare una decisione sulla definizione delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili dopo il 2020 in tempo per garantire alle parti interessate certezza e stabilità giuridica riguardo alle norme applicabili dopo il 2020. La proroga risulta pertanto necessaria per consentire di valutare le norme in materia di aiuti di Stato in modo corretto e garantire agli Stati membri la prevedibilità e la stabilità di tali norme.

(5)È pertanto opportuno prorogare di tre anni, fino al 31 dicembre 2023, il periodo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 651/2014.

(6)È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 651/2014.

(7)A seguito della proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, alcuni Stati membri potrebbero voler prorogare la validità delle misure di aiuto esenti a norma di detto regolamento e riguardo alle quali sono già state trasmesse informazioni sintetiche ai sensi dell’articolo 11, lettera a), del medesimo. Al fine di garantire la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione le informazioni sintetiche aggiornate relative alla proroga di tali misure.

(8)È opportuno che i regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell’articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell’articolo 44) e 10 del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, aventi una dotazione annuale media di aiuti di Stato superiore a 150 milioni di EUR, che sono stati esentati per un periodo superiore a sei mesi a norma di una decisione della Commissione e che lo Stato membro desidera prorogare per il periodo successivo al 31 dicembre 2020, continuino a essere esentati fino al 31 dicembre 2023, a condizione che gli Stati membri abbiano fornito alla Commissione le informazioni sintetiche aggiornate e abbiano presentato una relazione di valutazione finale in linea con il piano di valutazione approvato dalla Commissione.

(9)In considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie della pandemia di Covid-19 per le imprese e al fine di garantire la coerenza con la risposta politica generale adottata dalla Commissione, in particolare nel periodo 2020-2021, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 651/2014. In particolare, le imprese che sono diventate imprese in difficoltà a seguito della pandemia di Covid-19 dovrebbero rimanere ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 per un periodo di tempo limitato. Analogamente, non si deve ritenere che le imprese che devono licenziare temporaneamente o definitivamente personale a causa della pandemia di Covid-19 abbiano violato gli impegni in materia di delocalizzazione assunti prima del 31 dicembre 2019 al momento in cui hanno ricevuto aiuti a finalità regionale. È opportuno che tali disposizioni eccezionali si applichino per un periodo limitato dal 1o°gennaio 2020 al 30 giugno 2021.

(10)È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 651/2014.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.215.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:215:TOC

 

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