Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/981 della Commissione del 7 Luglio 2020 che modifica l’allegato II della Decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Kosovo (*) nell’elenco dei Paesi terzi.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, l’articolo 8, punto 4, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili all’importazione nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all’allegato II, parte 4, di tale decisione («i prodotti»).

(2)L’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene un elenco di paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione dei prodotti, a condizione che essi siano stati sottoposti a uno dei trattamenti indicati in tale allegato. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità rispetto al rischio per la salute degli animali da eliminare.

(3)Inoltre l’allegato III della decisione 2007/777/CE stabilisce il modello di certificato che dovrebbe accompagnare le partite dei prodotti destinati all’introduzione nell’Unione.

(4)Il Kosovo ha chiesto di essere inserito nell’elenco di cui all’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quale paese terzo da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti ottenuti da pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) che sono stati sottoposti ad un trattamento specifico «C» o «D» e ha presentato le informazioni pertinenti. Il Kosovo in particolare ha fornito garanzie per quanto riguarda le materie prime di pollame originarie degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali materie prime nell’Unione e il trattamento cui saranno sottoposti i prodotti in questione.

(5)La Commissione ha effettuato un audit in Kosovo per valutare i sistemi di controllo in essere per la produzione di prodotti a base di carne di pollame destinati all’esportazione nell’Unione. Dati l’esito favorevole di tale audit e le garanzie fornite dal Kosovo per quanto riguarda l’origine e il trattamento delle carni di pollame utilizzate per la produzione di prodotti a base di carne, è opportuno includere il Kosovo nella tabella di cui all’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE per l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne di pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) che sono stati sottoposti ad un trattamento specifico «C» o «D».

(6)Il modello di certificato veterinario per le importazioni di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui all’allegato III della decisione 2007/777/CE riguarda i prodotti a base di carne ottenuti da carni di pollame originarie di uno Stato membro o che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3), e dispone che tali carni debbano essere sottoposte al trattamento generico «A» di cui all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

(7)Le condizioni di certificazione veterinaria non riguardano tuttavia le carni di pollame originarie di uno Stato membro o che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 e che devono essere sottoposte a uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. In considerazione dell’obbligo di effettuare il trattamento specifico del prodotto indipendentemente dall’origine delle carni fresche utilizzate per la preparazione dei prodotti a base di carne, e dei rischi trascurabili per la salute del pollame connessi a tali pratiche, il modello di certificato veterinario per i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui all’allegato III della decisione 2007/777/CE dovrebbe comprendere una disposizione in materia di certificazione per tale situazione specifica.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE.

(9)Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio ragionevole di quattro mesi prima che il modello di certificato veterinario modificato diventi obbligatorio, in modo da consentire agli Stati membri e al settore di adeguarsi alle nuove condizioni.

(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

1.L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

2.L’allegato III della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 10 novembre 2020, gli Stati membri continuano ad autorizzare l’introduzione nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, accompagnate da un certificato rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato III della decisione 2007/777/CE, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 10 ottobre 2020.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 Luglio 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.220.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2020:220:TOC

 

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