Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1001 della Commissione del 9 Luglio 2020 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 quinquies, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2003/87/CE istituisce il Fondo per la modernizzazione per il periodo 2021-2030 al fine di sostenere gli investimenti per modernizzare i sistemi energetici e migliorare l’efficienza energetica in determinati Stati membri. Come affermato nelle comunicazioni della Commissione intitolate «Il Green Deal europeo» (2) e «Piano di investimenti del Green Deal europeo» (3), l’attuazione del Fondo per la modernizzazione dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, sostenendo una transizione verde e socialmente giusta.

(2)È opportuno stabilire norme dettagliate sul funzionamento del Fondo per la modernizzazione al fine di consentire un’agevole distribuzione delle sue risorse finanziarie agli Stati membri beneficiari, in particolare stabilendo procedure per la presentazione e la valutazione delle proposte di investimento e per l’esborso delle entrate del Fondo.

(3)Al fine di assicurare la compatibilità dei finanziamenti del Fondo per la modernizzazione con il mercato interno, gli Stati membri beneficiari dovrebbero notificare alla Commissione, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ogni investimento previsto che costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che non sia coperto da un regime di aiuti già approvato o esentato o da una decisione individuale. La valutazione degli investimenti coperti dal Fondo dovrebbe essere coordinata con la valutazione degli aiuti di Stato, e le modalità di presentazione delle proposte di investimento dovrebbero tenere conto delle modalità di presentazione delle notifiche degli aiuti di Stato. L’esborso delle entrate del Fondo dovrebbe dipendere dall’autorizzazione per gli aiuti di Stato.

(4)«Il Green Deal europeo» prevede che i piani territoriali per una transizione giusta costituiscano la pietra angolare del meccanismo per una transizione giusta. Se un investimento finanziato dal Fondo per la modernizzazione mira all’attuazione di un piano territoriale per una transizione giusta dello Stato membro beneficiario, lo Stato membro dovrebbe fornire informazioni sul contributo previsto dell’investimento a tale piano, al fine di sostenere la coerenza e la complementarità con gli obiettivi del piano.

(5)Per facilitare la pianificazione dell’esborso e la gestione delle risorse del Fondo per la modernizzazione gli Stati membri beneficiari dovrebbero informare regolarmente la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il comitato per gli investimenti del Fondo per la modernizzazione («comitato per gli investimenti») in merito agli investimenti previsti. Tuttavia, tali informazioni non dovrebbero essere vincolanti per gli Stati membri beneficiari al momento della presentazione di future proposte di investimento.

(6)Una procedura semplificata per l’esborso delle entrate del Fondo dovrebbe essere applicata agli investimenti nei settori prioritari elencati all’articolo 10 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE («investimenti prioritari»). Gli investimenti non prioritari dovrebbero essere sottoposti a una valutazione esaustiva della loro fattibilità tecnica e finanziaria e del loro valore aggiunto per gli obiettivi del Fondo.

(7)A norma dell’articolo 10 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, almeno il 70 % delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo per la modernizzazione sono destinate agli investimenti prioritari. Per assicurare una distribuzione equa delle risorse finanziarie tra tutti gli Stati membri beneficiari, tale obbligo dovrebbe applicarsi alla quota individuale nel Fondo di ciascuno Stato membro beneficiario.

(8)Il finanziamento degli investimenti attraverso il Fondo per la modernizzazione dovrebbe dipendere dalla disponibilità dei fondi a disposizione dello Stato membro beneficiario e dalla percentuale di fondi stanziati per gli investimenti prioritari. Al fine di consentire un attento monitoraggio dello stanziamento dei fondi, garantendo nel contempo l’efficienza del processo di esborso, la valutazione delle proposte di investimento da parte della BEI o, se del caso, del comitato per gli investimenti e l’esborso dei fondi da parte della Commissione dovrebbero essere organizzati in due cicli all’anno.

(9)Le procedure per il funzionamento del Fondo per la modernizzazione dovrebbero tenere conto delle specificità dei regimi presentati dagli Stati membri beneficiari. Una volta che la BEI conferma il regime come investimento prioritario o, se del caso, il comitato per gli investimenti raccomanda il finanziamento del regime nel settore non prioritario, e a partire dal momento in cui la Commissione decide il primo esborso dei fondi per il regime, è opportuno che per qualsiasi esborso successivo lo Stato membro beneficiario presenti una nuova proposta. Ai fini di questi eventuali esborsi successivi, la conferma della BEI o, se del caso, la raccomandazione del comitato per gli investimenti dovrebbe limitarsi a verificare la disponibilità dei fondi a disposizione dello Stato membro beneficiario e, per i regimi considerati investimenti non prioritari, a verificare il rispetto delle soglie per il sostegno autorizzato di cui all’articolo 10 quinquies, paragrafo 2, e all’articolo 10 quinquies, paragrafo 6, secondo comma, quarta frase, della direttiva 2003/87/CE. È inoltre opportuno applicare norme semplificate alla comunicazione annuale sui regimi presentata dagli Stati membri beneficiari.

(10)Gli investimenti interrotti non dovrebbero ricevere ulteriori finanziamenti dal Fondo per la modernizzazione. Qualsiasi importo già pagato a favore degli investimenti interrotti ma non ancora utilizzato per essi dovrebbe essere reso disponibile per il finanziamento di altri investimenti.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.221.01.0107.01.ITA&toc=OJ:L:2020:221:TOC

 

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