Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/999 della Commissione del 9 Luglio 2020 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti nel settore della sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 96, paragrafo 3, e l’articolo 123,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. Tali norme riguardano, tra l’altro, il materiale germinale di animali terrestri detenuti delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, come pure di altre specie. Stabilisce inoltre norme per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini. Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce altresì norme relative alle prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti di partite di materiale germinale nell’Unione. Conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro giuridico istituito da tale regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (2) stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di partite di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti.

(3)È pertanto necessario stabilire norme per l’attuazione uniforme delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/429 e le norme integrative di cui al regolamento delegato (UE) 2020/686 relative alle informazioni che gli operatori devono fornire nelle domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e ai termini entro i quali tali informazioni devono essere trasmesse. È inoltre necessario stabilire norme riguardanti le prescrizioni e le specifiche tecniche per la marcatura del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, nonché i requisiti operativi relativi alla tracciabilità delle partite di tale materiale germinale.

(4)A noma dell’articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle informazioni che gli operatori devono fornire nelle domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini dai quali il materiale germinale di tali animali deve essere spostato in un altro Stato membro, e ai termini entro i quali tali informazioni devono essere trasmesse. Il termine entro il quale l’autorità competente è tenuta ad esaminare tali domande dovrebbe essere sufficientemente lungo da consentire un’analisi approfondita, ma non dovrebbe superare i 90 giorni prima della data prevista per l’inizio dell’attività da parte degli operatori, in modo che questi possano avviare l’attività entro un periodo di tempo ragionevole.

(5)Poiché il regolamento delegato (UE) 2020/686 prevede cinque tipi diversi di stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, gli operatori dovrebbero indicare, nelle loro domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, la natura delle attività che intendono svolgervi. Tali domande dovrebbero comprendere anche il piano di biosicurezza per il funzionamento dello stabilimento di materiale germinale. Inoltre, data l’importanza del ruolo dei veterinari dei centri e dei veterinari dei gruppi, che sono responsabili delle attività degli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, i loro dati dovrebbero essere riportati nelle domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale.

(6)Dovrebbero essere stabilite norme a livello di Unione relative alla marcatura delle paillette e degli altri contenitori in cui è collocato il materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, al fine di garantirne la tracciabilità. Nel definire gli standard relativi a tale marcatura è opportuno tenere conto delle pratiche già attuate dagli Stati membri in questo ambito e delle raccomandazioni formulate dal comitato internazionale per la registrazione degli animali (International Committee for Animal Recording - ICAR) (3). Se su una paillette o su un altro contenitore è stampato un codice a barre, l’ICAR raccomanda che sia del tipo 128C oppure, se è di un tipo diverso, che all’inizio del codice a barre nazionale siano aggiunte altre tre cifre corrispondenti al codice internazionale di ciascuno stabilimento di materiale germinale registrato presso l’associazione nazionale degli allevatori (National Association of Animal Breeders - NAAB) statunitense (4).

(7)Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.221.01.0099.01.ITA&toc=OJ:L:2020:221:TOC

 

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