Regolamento d’Esec. 2020/997 della Commissione del 9 Luglio 2020 relativo all'autorizzazione della L-lisina base, liquida, del solfato di L-lisina e del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, sono state presentate domande di autorizzazione per la L-lisina base, liquida, e il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 o Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535 e per il solfato di L-lisina e il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266 come additivi nutrizionali per mangimi e per l'acqua di abbeveraggio destinati a tutte le specie animali. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)Tali domande riguardano l'autorizzazione della L-lisina base, liquida, del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 o Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535 e del solfato di L-lisina e del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria "additivi nutrizionali", gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi".

(4)Nei pareri del 7 ottobre 2019 (2) e del 28 gennaio 2020 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la L-lisina base, liquida, e il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 o Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535 e il solfato di L-lisina e il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266 non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori e sull'ambiente. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sui potenziali effetti tossici per inalazione del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotto mediante Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 o Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535 e ha anticipato che la L-lisina base, liquida, prodotta mediante Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 o Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535 è corrosiva per la pelle e gli occhi e presenta un rischio da inalazione. Per il solfato di L-lisina e il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266, l'Autorità non ha potuto escludere che gli additivi presentino un pericolo di tossicità inalatoria o siano irritanti per la pelle e per gli occhi o potenziali sensibilizzanti della pelle. È pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha concluso che la L-lisina (base), liquida, e il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 o Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535 e il solfato di L-lisina e il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266 sono efficaci fonti di aminoacido essenziale L-lisina per tutte le specie animali. Affinché la supplementazione di L-lisina sia pienamente efficace nei ruminanti, è opportuno proteggere la sostanza dalla degradazione ruminale. Nei pareri summenzionati, l'Autorità faceva riferimento a una precedente dichiarazione che evidenziava il rischio di squilibri nutrizionali per gli aminoacidi, se somministrati tramite l'acqua di abbeveraggio. L'Autorità non ha tuttavia proposto un tenore massimo per la supplementazione di L-lisina. È pertanto opportuno che l'etichetta dell'additivo e delle miscele che lo contengono rechi un avviso affinché nella dieta si consideri l'apporto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in particolari condizioni, specialmente in caso di supplementazione di L-lisina come aminoacido nell'acqua di abbeveraggio.

(5)L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)Dalla valutazione della L-lisina (base), liquida, e del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 o Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535 e del solfato di L-lisina e del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266, risulta che le condizioni per l'autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Le sostanze di cui all'allegato sono autorizzate come additivi per mangimi destinati all'alimentazione animale nella categoria "additivi nutrizionali", gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 Luglio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.221.01.0090.01.ITA&toc=OJ:L:2020:221:TOC

 

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