Regolamento d’Esec. (UE) 2020/994 della Commissione del 9 Luglio 2020 relativo all'autorizzazione di monensina e nicarbazina come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di monensina e nicarbazina (Monimax). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)La domanda riguarda l'autorizzazione di monensina e nicarbazina (Monimax) come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria di additivi "coccidiostatici e istomonostatici".

(4)Nei pareri del 29 novembre 2017 (2), del 2 ottobre 2018 (3) e del 7 ottobre 2019 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di monensina e nicarbazina (Monimax) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è pericoloso se inalato e presenta un rischio di tossicità cutanea. Non sono disponibili dati per quanto riguarda i potenziali rischi di irritazione degli occhi. È pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha concluso che l'additivo in questione risulta efficace per il controllo della coccidiosi nei tacchini e nei polli da ingrasso e nelle pollastre allevate per la produzione di uova. L'Autorità ha concluso inoltre che sarebbe opportuno attuare un piano di monitoraggio successivo all'immissione in commercio per monitorare la resistenza all'Eimeria spp. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)Dalla valutazione di monensina e nicarbazina (Monimax) risulta che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi "coccidiostatici e istomonostatici", è autorizzato come additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 Luglio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.221.01.0079.01.ITA&toc=OJ:L:2020:221:TOC

 

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