Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1020 della Commissione del 13 Luglio 2020 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 801/2014.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 8,

previa consultazione del comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna»,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014 della Commissione (2) dispone che «[a]l fine di poter beneficiare dell’importo aggiuntivo, le persone interessate devono essere effettivamente reinsediate dall’inizio del periodo in questione e fino a sei mesi dopo la fine di tale periodo».

(2)Tuttavia, gli sforzi di reinsediamento dell’Unione compiuti dagli Stati membri sono stati perturbati dalla pandemia di Covid-19 in un modo senza precedenti. La crisi ha imposto agli Stati membri di sospendere le operazioni di reinsediamento e di introdurre restrizioni all’ingresso nel loro territorio.

(3)Inoltre, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), i principali partner degli Stati membri per il reinsediamento, hanno sospeso temporaneamente le loro operazioni alla luce della pandemia di Covid-19. Inoltre, a causa dei divieti di viaggio emessi da molti paesi di primo asilo, nelle attuali circostanze gli Stati membri non possono effettuare missioni di selezione ai fini del reinsediamento.

(4)L’impatto della pandemia di Covid-19 ha gravi implicazioni non solo sull’attuazione degli impegni di reinsediamento, ma anche sulla capacità di assorbimento nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione.

(5)Al fine di onorare il forte impegno degli Stati membri a favore delle azioni di reinsediamento, è necessario garantire che il sostegno finanziario corrispondente sia utilizzato in modo flessibile ed efficace.

(6)A tal fine è opportuno prorogare il termine per l’attuazione del periodo di reinsediamento per gli anni 2018, 2019 e 2020 dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021.

(7)L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) n. 516/2014 e di conseguenza è vincolata dal presente regolamento.

(8)Il Regno Unito è vincolato dal regolamento (UE) n. 516/2014 e di conseguenza è vincolato dal presente regolamento. Conformemente all’articolo 138 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3), il diritto dell’Unione applicabile, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie e sulla liquidazione dei conti, continua ad applicarsi al Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 fino alla chiusura di tali programmi e azioni dell’Unione.

(9)Né le disposizioni del regolamento (UE) n. 516/2014, né quelle del presente regolamento si applicano alla Danimarca.

(10)Considerata l’urgenza determinata dalla pandemia di Covid-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

All’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.Al fine di poter beneficiare dell’importo aggiuntivo, le persone interessate devono essere effettivamente reinsediate dall’inizio del periodo in questione e fino a sei mesi dopo la fine di tale periodo. Tuttavia, per il periodo di reinsediamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le persone interessate devono essere effettivamente reinsediate dall’inizio di tale periodo e fino a dodici mesi dopo la fine di tale periodo.

Gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate e della data del loro reinsediamento.

Per le persone che rientrano in una categoria prioritaria o in un gruppo di persone prioritario di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014, gli Stati membri conservano anche gli elementi di prova che dimostrano l’appartenenza di tali persone alla rispettiva categoria o al rispettivo gruppo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 13 Luglio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.225.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2020:225:TOC

 

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